Ho una relazione con cittadina straniera. Posso dichiarare la convivenza in Italia?
La mia partner di cittadinanza statunitense ed io (cittadino italiano) conviviamo in Belgio grazie al rilascio di una carta di soggiorno per familiari rilasciata da Bruxelles. Per lavoro dovrei tornare in Italia. Vorremmo sapere come possiamo fare perché anche lei possa lavorare legalmente in Italia. Siamo una coppia di fatto, convivente, non sposata e senza contratto, ma dal punto di vista della legge UE una famiglia a tutti gli effetti. Non ci è però chiaro se in Italia sarà possibile chiedere il rilascio di un'analoga carta di soggiorno (in Belgio è la Carte F). Vorremmo consiglio su come procedere per dimostrare alla questura/comune di Roma la nostra "relazione stabile e duratura debitamente attestata," come descritto nel kit per carte di soggiorno per familiari datoci alle Poste. In Belgio, per esempio, abbiamo solo dovuto dimostrare tramite foto, lettere, biglietti, etc che abbiamo avuto una relazione per minimo 2 anni. Vi ringraziamo di cuore.
In Italia, purtroppo, a differenza del Belgio, che evidentemente ha meglio recepito il senso di relazione affettiva e dei relativi modi di documentarla, la procedura è più articolata e, soprattutto, aleatoria.
Con la Legge Cirinnà e l'introduzione della possibilità di dichiarare la costituzione di una convivenza di fatto, si è ritenuto per i successivi 4 anni che la comune residenza della coppia fosse un elemento necessario e costitutivo, per poter effettuare la dichiarazione.
Ciò naturalmente comportava (o comporta..) che, in caso di coppia con un componente straniero, quest'ultimo dovesse già essere titolare di permesso di soggiorno e quindi già iscritto all'anagrafe italiana.
Uno schema certamente discriminatorio rispetto alle coppie con elementi di estraneità nazionale, che in concreto non vivessero già in Italia o all'interno delle quali il componente straniero non fosse già in possesso del permesso di soggiorno.
Solo recentemente (2020), alcuni Tribunali hanno dichiarato come la comune residenza fosse una tra le prove atte a dimostare la relazione stabile ed affettiva e non già (o non più) elemento necessario per la dichiarazione di convivenza.
Il legame affettivo stabile e significativo, secondo i Tribunali, potrebbe dimostrarsi anche attraverso altre prove e/o documenti: tra questi, il contratto di convivenza.
Mentre nella prassi 2016-2020 il contratto di convivenza poteva concludersi solo dopo la dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, taluni Tribunali hanno ora dichiarato come l'accordo possa concludersi e valere quale prova dell'effettivo legame a prescindere dalla corrente ed attuale comune residenza.
Con la conclusione del contratto di convivenza e il suo deposito all'anagrafe (ove accettato, vedremo poi), il convivente straniero, sussistendone i presupposti, potrà successivamente richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
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Quanto sopra, sulla carta (dei Tribunali e dei giuristi). Ad oggi non c'è ancora un riscontro solido e pratico di tale schema nella prassi della Pubblica Amministrazione.
Concretamennte: al di là delle sentenze dei Tribunali, non possiamo affermare con certezza che gli uffici anagrafici accettino e/o accetteranno questo impianto. Certamente la burocrazia non si allinea sempre con l'opera interpretativa e legittima dei Tribunali.
La prospettiva sul breve-medio termine sarà in ogni caso quella tratteggiata con il presente parere.