Sfratto e rilascio dei locali

Buonasera. Ho ricevuto un atto di precetto e contestuale atto di notifica per morosità contratto di locazione. L'atto di precetto è datato 14 Marzo, io sulla pec l'ho ricevuto il 17 (letto solo oggi). Il proprietario mi chiede la restituzione delle chiavi immediata. Se io saldo il debito dovuto tutto decade ed il contratto prosegue o quello è da ritenersi nullo? È corretto che io restituisca le chiavi avendo nel locale tutto ciò che mi appartiene? Il proprietario dichiarò che qualora il debito fosse stato saldato non avrebbe avuto alcun interesse a mandarmi via e che avrei potuto stringere nuove collaborazioni e contratti di subaffitto. Ora che gli accordi sono stati presi con altre persone e che devono solo essere formalizzati mi ritrovo questo documento e tale dichiarazione e non so come comportarmi.... grazie
Locazioni ad uso abitativo (04/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La notificazione dell'atto di precetto di rilascio dell'immobile segue l'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale, che costituisce titolo per il primo atto e notificata unitiamente allo stesso.

La distinzione tra la data dell'atto e la data della notifica è fisiologica: per legge l'inquilino ha 10 (dieci) giorni, per lasciare l'immobile libero da persone e/o cosa di sua proprietà dalla data della notifica, ovvero dalla data fissata dal Giudice per l'esecuzione, se successiva (data che sarà senz'altro indicata nell'atto di precetto).

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Quanto all'efficacia del contratto di locazione oggetto dello sfratto, osserviamo come il provvedimento di convalida di sfratto comporti la risoluzione del contratto. Pertanto, ad oggi, Ella occupa il locale senza titolo (senza un contratto efficace e valido).

Il saldo del dovuto può evitare la convalida dello sfratto, solo se avvenuto prima dell'udienza in Tribunale: in tal caso, infatti, il Giudice non può convalidare l'intimazione di sfratto, se venga meno la morosità (quindi se non sussiste più un inadempimento).

In ogni caso, intervenuta la convalida, pur non avendo questa effetto sanatorio, il pagamento è dovuto, in quando effetto di una obbligazione (pagamento dei canoni di locazione) non adempiuta.

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Con tali provvedimenti è quindi corretto che il proprietario del locale Le chieda la consegna dello stesso e, come detto sopra, che l'unità immobiliare sia consegnata libera da beni mobili dell'inquilino.

Il suggerimento è di concordare (possibilmente per iscritto) con il padrone di casa un termine per il rilascio, tale da consentirLe nel breve periodo di liberare l'immobile dai Suoi effetti personali.

Consideri che la fase escutiva che dovrà intraprendere il proprietario dei locali, ovvero la consegna all'Ufficiale Giudiziario degli atti di preavviso di sloggio e verbale di accesso e rilascio, con contestuale accesso dello stesso Ufficiale GIudiziario è procedura che può comportare, laddove Ella non rilasci spontaneamente l'immobile, l'impiego di diversi mesi.

È quindi nell'interesse di entrambi trovare un accordo serio e concreto per il rilascio.

Diversamente, ma ciò è sottoposto alla condivisione con il proprietario, potreste concludere nuovo contratto, prevedendo sin dall'origine il coinvolgimento dei subconduttori.

 

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