Convivenza finita: ho diritto alla restituzione delle spese sostenute per la casa dell'ex compagno?

Buongiorno sono cittadina rumena e convivo con mio compagno italiano di più di .. anni.. Al inizio lui era in affitto e abbiamo deciso comprare un appartamento insieme per motivo che il appartamento in affitto era piccolo avendo anche miei due figli gemelli e anche suo figlio maggiorene.. Casa e stata comprata l'ha intestata solo a lui io ho contribuito con soldi per ristrutturare e tutte bollete dalla casa.. Adesso ci vuole cacciare via di casa me e miei bambini minorenni gemelli (12 anni) per il semplice fatto che lui vuole più donne nella sua vita e tornare solo.. Che diritti ho in quella casa e che si può fare? Grazie. Cordiali saluti

Unioni civili e Convivenza (04/04/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che, purtroppo, se l'immobile è di esclusiva proprietà del Suo compagno, costui potrà disporne come meglio crede e, in caso di interruzione della Vostra relazione, potrà chiederLe di andarsene dall'abitazione senza che Lei possa vantare alcun diritto.

Per quanto concerne, invece, le spese da Lei sostenute per la ristrutturazione, precisiamo che nel nostro ordinamento non vi è una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coppie di fatto e pertanto, in linea di principio, anche dopo una lunga convivenza, ciascuna delle parti nulla può pretendere dall’altra, a meno che non abbia stipulato un contratto (cosiddetto contratto di convivenza) per disciplinare il regime degli acquisti compiuti dalla coppia.

Dunque, in assenza di uno specifico accordo tra Lei e il Suo compagno, le spese da Lei sostenute per la ristrutturazione non devono esserLe restituite, in quanto si tratta di esborsi effettuati in maniera spontanea (c.d. obbligazioni naturali).

In taluni casi, tuttavia, è possibile agire in giudizio per ottenere il rimborso (totale o parziale) di quanto versato tramite la cosiddetta azione di ingiustificato arricchimento; è necessario, però, dimostrare che il vantaggio che l’altro convivente ha ricevuto supera i normali limiti di adeguatezza e proporzionalità.

 

Avvocato Marta Calderoni

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