Fine della convivenza. Avevamo un cucciolo di cane: ho diritto a tenerlo con me qualche giorno?

Mi sono lasciata con il mio compagno, il nostro cucciolo di cane è intestato a lui e non me lo fa vedere. Ho il diritto di averlo e tenerlo con me anche parzialmente?

 

Unioni civili e Convivenza (08/06/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La risposta non può che prendere le mosse dalla percezione ormai comunemente diffusa sull’animale domestico: un tempo visto e trattato quasi come come un oggetto, oggi - fortunatamente - è inteso come “essere senziente” o addirittura “persona non umana”.

Una Sentenza relativamente recente[1] del Tribunale di Roma è stata la prima a decidere in via giudiziale una contesa relativa all’animale di compagnia, ovvero al cane, tra due persone conviventi e non legate da alcun vincolo matrimoniale (in precedenza vi sono state alcune pronunce, all’interno però della procedura di separazione o divorzio).

Il Tribunale di Roma, pur essendo il cane intestato all’anagrafe canina alla convivente, dichiarava che “il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale, contemperandolo, peraltro, con l’interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l’affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo, cure, ecc.)”.

Da questo breve cenno sulle motivazioni della Sentenza, si evince che, a prescindere dalla titolarità dell’affidamento del cane (che pur risulti documentalmente), se l’ex convivente non affidatario ha maturato con l’animale un rapporto affettivo, se nel corso degli anni si è preso cura, in termini anche materiali ed economici, dell’animale, ha buone argomentazioni, per poterne pretendere la visita o persino un parziale affidamento. Così si sono espressi peraltro diversi Tribunali di merito, quale, tra gli altri, il Tribunale di Foggia[2]

Queste conseguenze pratiche altro non sono che epilogo di quanto già il Tribunale di Milano aveva, in maniera illuminante, argomentato sull’identità dell’animale di compagnia e sui riflessi che questa ha nell’affidamento alla coppia divisa.

Il Giudice milanese ha, infatti, affermato come “nell’attuale ordinamento[3] […] il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia”, precisando che “una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle ‘cose’, [...] ma debba essere riconosciuto come “essere senziente”[4].

Riprendendo pertanto quanto anticipato in esordio di commento, essendo il cane un essere dotato di sentimenti e sensibilità, è fondata e legittima la richiesta dell’uno o dell’altro convivente, una volta terminata la relazione, di poter condividere anch’egli del tempo, e quindi il mantenimento, con e del cane.

Riteniamo pertanto, se ricorrono i presupposti affettivi e di pregresso concorso al mantenimento del cagnolino, che Lei possa legittimamente richiedere al Suo ex convivente di poter visitare l'animale ed anche di poterlo tenere con sé periodicamente per qualche giorno.

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[1] Tribunale Roma Sez. V, 15 marzo 2016

[2] Il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno.

[3] [anche in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987]

[4] (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007)

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