Unione civile e successione

Siamo una coppia gay maschile sposati negli USA nel 2014 non siamo mai riusciti a far trascrivere il matrimonio per motivi burocratici (manca l'apostille) viviamo in due città diverse e vorremmo procedre exnovo in Italia con Unione civile Per motivi di lavoro e residenza non possiamo stabilire una residenza comune anche se le nostre due case sono per entrambi (una di proprietà l'altra in fitto) E' possibile stabilire Unione Civile senza poi dover prendere la stessa residenza? in caso di morte di uno dei due l'altro usufruirebbe lo stesso dei diritti come reversibilità della pensione, esenzione tasse successione ecc?
Unioni civili e Convivenza (05/09/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Sulla pensione di reversibilità in ipotesi di morte di uno degli uniti civilmente, Le confermo che in capo al partner superstite sorge il diritto a riceverla. Infatti, in esito alla Legge Cirinnà l’INPS ha emesso una nota (vd. Messaggio n. 5171/2016) che chiarisce e conferma come “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge”. In concreto è recepito quanto disposto dalla Legge Cirinnà (“art.1, comma 20, “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.). Medesimo principio (ovvero applicazione del regime tra marito e moglie) vale per la successione : il partner è un erede legittimo (o legittimario) a tutti gli effetti: in assenza di testamento, avrà diritto all’intero patrimonio del partner, ovvero, se in concorrenza con altri eredi legittimi (figli, genitori, fratelli) secondo le relative quote in ipotesi di comunione ereditaria. In presenza di testamento, sarà un soggetto con diritto ad una quota legittima per Legge. Quanto alle imposte sulla successione, l’unito civilmente beneficia delle agevolazioni fiscali previste in materia successoria a favore del coniuge. In particolare opera la franchigia prevista per le donazioni/successioni in favore del coniuge. Per completezza, segnaliamo anche che il partner superstite avrà diritto a ricevere quota del tfr (trattamento di fine rapporto lavorativo) del partner defunto. *** Quanto alla residenza, la condivisione di un’abitazione comune (quindi la coabitazione , così come per il matrimonio) è una condizione per formalizzare l’unione civile. Pertanto, almeno in fase di formalizzazione dell’unione, essendo anche un’esigenza formale, sarà necessario indicare la c.d. casa familiare. Naturalmente, in seguito, per ragioni di lavoro, piuttosto che per esigenze specifiche, tale vincolo potrà essere gestito con maggior tolleranza.
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