Unione civile con partner di Singapore
Gen.le Avvocato, Siccome vorrei stipulare un' unione civile in italia con la mia compagna, singaporeana, desidero gentilmente sapere che documenti servirebbero e da quali uffici e in quali paesi. Io vivo a Singapore da circa 3 anni sono iscritta all'AIRE e molte persone nel consolato, non sanno di preciso quali sono i documenti necessari. Spero che Lei possa darmi una chiara risposta in quanto al momento è tutto molto opaco. Grazie mille e buona giornata
Unioni civili e Convivenza
(07/09/2017)
Avvocato Fabrizio Tronca
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Risposta:
I documenti necessari per contrarre una unione civile (così come per un matrimonio, al cui regime il nostro Ordinamento equipara l’unione) sono (per la persona straniera) il certificato di nascita tradotto e legalizzato, un nulla-osta rilasciato dal paese di origine - tradotto e legalizzato – (idoneo a dimostrare lo stato di libero vincolo coniugale) documento di identità in corso di validità. Per la cittadina italiana certificato di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza. Naturalmente, dovendo concludersi in Italia la Vostra unione civile, la Sua partner – trovandosi attualmente all’estero e dovendo entrare sul territorio italiano - dovrà richiedere un visto. Il nostro Ordinamento non prevede un visto per motivi di matrimonio; sarà quindi opportuno munirsi di un visto per turismo. Le formalità e la procedura prevista sono le seguenti: - domanda da consegnare al Comune presso il quale la coppia voglia unirsi; - la domanda deve indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, la cittadinanza delle due parti; il luogo di loro residenza, l’indicazione del loro stato civile libero; l’indicazione se tra le stesse vi siano rapporti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione; l’indicazione se le parti hanno già contratto precedente matrimonio o precedente unione civile fra persone dello stesso sesso (in Italia o all’estero). Come detto, laddove una delle partner sia straniera, questa deve allegare un certificato rilasciato dalla propria ambasciata dal quale risulti lo stato civile libero. L’ufficiale di stato civile italiano, una volta ricevuta la domanda formale, dovrà verificare che non sussistano impedimenti indicati dalla Legge. Al momento della presentazione della domanda, dovrà anche indicare la data prevista per la costituzione dell’unione. La domanda può essere rifiutata solo se vi siano impedimenti di Legge e l’eventuale rifiuto (come tutti gli atti pubblici) deve essere motivato. Alla data fissata per l’unione, la coppia dovrà presentarsi con due testimoni. *** Oltre ai documenti ordinari per concludere l’unione civile è da valutare, nel Vostro caso, un ulteriore aspetto determinante. Risulta che per Singapore l’omosessualità sia considerata reato: sarà pertanto pressoché impossibile farsi rilasciare dal Paese di origine della Sua compagna il menzionato nulla osta per unione civile. Il nulla osta deve, infatti, attestare che non esistano impedimenti al matrimonio (cfr., unione civile) secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio. Il nulla osta all’unione civile può essere rilasciato: o dall'Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione) o dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero). *** Nel caso di specie rileviamo che per Singapore l’omosessualità costituisca come detto addirittura un reato. A tal increscioso impedimento, v’è una soluzione. Preso atto di ciò, analizziamo infatti quanto dispone il nostro decreto legislativo n. 7 del 2017, “Ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”. L’eventuale ostacolo rappresentato dalla mancata concessione del nulla osta da parte di Singapore sarà quindi superato da un’autocertificazione (vagliata naturalmente dai competenti uffici italiani) che attesti lo stato libero del futuro unito civilmente. In concreto e in definitiva, qualora il Paese d’origine della persona che si vuole unire civilmente con un italiano non preveda il riconoscimento delle coppie omosessuali, sarà sufficiente ottenere un certificato che attesti il suo stato libero o, ancora meglio, potrà produrre un’autocertificazione da sottoscrivere personalmente e direttamente in Comune nel momento della richiesta di costituzione di Unione civile.
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