Unione civile con cittadino Pakistano

Buongiorno, io vorrei contrarre una unione civile con un cittadino pakistano, risiedente in Pakistan, ma mi sembra di aver capito che non è possibile farlo nell'Ambasciata del Pakistan, in quanto l'ordinamento non lo consente. La mia domanda allora è la seguente: " Si può richiedere all'Ambasciata del Pakistan un visto per celebrare l'unione civile in Italia ?"
Unioni civili e Convivenza (01/04/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
L’unione civile tra un cittadino italiano e un cittadino straniero (anche extra UE) può certamente celebrarsi in Italia ed essere registrata sui registri dello stato civile. Il primo presupposto per poter concludere un unione civile tra due adulti liberi da vincoli - secondo la normativa italiana - consiste nella residenza sul territorio. Prima di formalizzare l’unione civile il Suo compagno dovrà pertanto essere fisicamente presente sul suolo italiano. Altro presupposto è che il Paese di origine del futuro marito preveda o quantomeno non vieti l’unione civile. I documenti da richiedere al Paese di origine, in questo caso il Pakistan, oltre all’anagrafica, sono quelli che certificano lo stato celibatario del Suo futuro marito: è una sorta di nulla osta che in concreto testimoni come il cittadino Pakistano non abbia legami formali che siano matrimonio, convivenza o la stessa unione (questi ultimi due ovviamente se previsti e riconosciuti in Pakistan). Infatti, in forza dell’art. 116 codice civile: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio (nds, unione civile) nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio". Il nulla osta deve quindi attestare che non esistano impedimenti al matrimonio (cfr., unione civile) secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare la dichiarazione che lo straniero può contrarre matrimonio. Il nulla osta al matrimonio (unione civile) può essere rilasciato: dall'Ambasciata o Consolato dello Stato estero di appartenenza in Italia (la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione) dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero). Nel caso di specie è noto che per il Pakistan l’omosessualità costruisca addirittura un reato e nello statuto è prevista come sanzione estrema la pena di morte. Preso atto di ciò, esaminiamo quanto dispone il nostro decreto legislativo n. 7 del 2017, LAi fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”. L’eventuale ostacolo rappresentato dalla mancata concessione del nulla osta da parte del Pakistan sarà quindi superato da una autocertificazione (vagliata naturalmente dai competenti uffici italiani) che attesti lo stato libero del futuro unito civilmente. In concreto e in definitiva, qualora il Paese d’origine della persona che si vuole unire civilmente con un italiano non preveda il riconoscimento delle coppie omosessuali, sarà sufficiente ottenere un certificato che attesti il suo stato libero o, ancora meglio, potrà produrre un’autocertificazione da sottoscrivere personalmente e direttamente in Comune nel momento della richiesta di costituzione di Unione civile. *** Una volta celebrata l’unione civile con un italiano, il cittadino straniero maturerà il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione: si tratta delle identiche condizioni previste per il coniuge straniero di un cittadino italiano in ipotesi di matrimonio. *** Secondo le esigenze che ci illustra, pertanto, lo schema da seguire è invitare in Italia il Suo futuro marito e celebrare l’unione sul territorio, previa, al momento della richiesta, autocertificazione di stato libero.
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