Come tutelare il nascituro? non siamo sposati
Buonasera, cerco di essere sintetica. Ho 25 anni, sono in attesa di una bambina e convivo con il mio ragazzo. La sua famiglia insiste perché io disdica il mio contratto di affitto e mi trasferisca da lui. Apprendo solo adesso che verrà fatto a suo nome un contratto di comodato d'uso gratuito. Cosa succederà a me e alla bambina se io e il padre ci dovessimo lasciare? Inoltre ai fini fiscali miei (Isee e 730) come verrà gestito il comodato d'uso? Aumenterà il mio(nostro) Isee? Premetto che dovremo versare un canone di 250€, non so se risulterà scritto sul contratto o se verrà pagato in contanti direttamente alla madre. Sono sola, non posso contare sulla mia famiglia e non ho una grande disponibilità economica. Ho bisogno di tutelare me e la bambina che porto in grembo! Vi ringrazio per l'attenzione.
Venendo al merito, segnaliamo dapprima che il contratto di comodato d'uso, per legge, si intende a titolo gratuito. In tema di immobili, è previsto anche un comodato di natura onerosa, ma tale suscettibilità economica è data piuttosto da un fare (ad es.: mi concedi la casa, e io la mantengo) che da un pagamento.
La somma di € 250,00 mensili sembrerebbe piuttosto una locazione simulata: tale opzione è illecita.
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In punto isee e dichiarazione dei redditi, riteniamo che un contratto di comodato, se appunto gratuito, non incida e non comporti una variabile per il comodatario (colui che riceve l'immobile): tuttavia è risvolto di competenza di un professionista commercialista.
In ogni caso tenga conto che, riguardando la decisione anche la figlia nascitura, e rientrando tra gli interessi di questa anche la scelta della casa familiare, questa scelta deve essere assunta su accordo dei genitori e non imposta dall'uno o dai suoceri.
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Da ultimo, il tema certamente più rilevante, ovvero i doveri verso il nascituro.
Premettiamo che il nostro Ordimamento non contempla esplicitamente diritti e doveri automatici in caso di separazione o fine del rapporto tra i genitori: le conseguenze e le posizioni giuridiche nascenti verso il figlio devono essere valutate caso per caso, essendo in possesso di tutti gli elementi.
Partiamo da un punto fermo, questo sì imposto dalla legge: entrambi i genitori, anche se divisi, hanno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, in relazione alle rispettive capaità economiche. L'art. 147 codice civile: "Il matrimonio (nds, il ruolo genitoriale) impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni".
Ciò comporta che anche in caso di Vostra divisione, anche il papà serà certamente tenuto a mantenere il figlio, così come avrà altrettanto diritto a frequentarlo ed educarlo.
Trattiamo poi di affidamento e collocazione del minore.
L'affidamento è quella posizione giuridica assegnata ai genitori (entrambi, salvo casi tassativi di legge per i quali viene revocato) per permettere loro di esercitare il diritto dovere di cui sopra (educare, mantenere ed istruire): ciò comporta che con l'affidamento congiunto (regime automatico per legge) le decisioni relative al figlio dovranno essere sempre di comune accordo tra i genitori.
La collocazione, invece, è riferito al lugo ove il minore fissi la propria residenza, ovvero presso quale genitore vivrà: sul punto, possiamo sbilanciarci affermando che, almeno fino all'età di 2 anni, il bambino viene collocato con la madre (quindi dovrà vivere con questa). Tale considerazione prende le mosse dalle esigenze naturali del bimbo (allattamento, legame madre/figlio).
Ora, ove la madre mantenesse la propria abitazione insieme al figlio, il padre, nei limiti delle proprie possiiblità economiche, dovrà provvederne al mantenimento anche se appunto non convivente.
Nel mantenimento può rientrare anche e ad esempio, un contributo al canone di locazione per l'appartamento abitato dalla mamma con il figlio.
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In ogni caso il suggerimento è, in caso di fine della relazione tra i genitori, rivolgersi ad un avvocato, al fine di formalizzare mettendo nero su bianco, anche con un ricorso al Tribunale, i seguenti termini e condizioni:
affido del minore
collocazione
assegno di mantenimento a favore del minore da parte del padre (se il genitore non collocatario)
termini di frequentazione del minore con il genitore non collocatario
termini di frequentazione per le vacanze del minore con il genitore non collocatario
ripartizione delle spese straordinarie (visite mediche, vacanze, corsi scolastici extra, ad esempio) tra i genitori necessarie per il bambino.
Si tratta di condizioni che è opportuno siano sancite da un Tribunale, poichè opzione maggirmente tutelante ed efficace sia per i genitori, che per il minore.