E' possibile trasformare il part-time in full-time?
L’art. 8 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In questo caso, le caratteristiche da evidenziare sono le seguenti:
– le mansioni per le quali vige il diritto non sono solo quelle “identiche” ma anche quelle di pari livello e categoria legale. È evidente l’ampiezza della portata di tale diritto di precedenza;
– non esiste un limite temporale di vigenza di tale diritto.
Infatti, l’articolo 8 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Come ben potrà vedere la norma si riferisce a trasformazioni di lavoro full- time in part-time e poi successivamente in full-time.
Allo stato attuale non vie è una norma che obbliga il datore di lavoro a trasformare il rapporto di lavoro part-time in full-time.
La ragione di ciò sta nel fatto che nel caso di passaggio da full time in part time si assiste ad una “trasformazione” del rapporto di lavoro mentre nel caso inverso si assiste ad un “nuova” assunzione.
Resta sempre valido che seppur non vi è un obbligo per il datore di lavoro, in tale senso, lo stesso non può rifiutarsi di raccogliere le preferenza dei lavoratori interessati a trasformare l'orario di lavoro per eventuali future assunzioni.