Ho sottoscritto una transazione sulle retribuzione non pagate, posso impugnarla?
Buona sera, io avrei bisogno di un consiglio, un anno fa mi sono licenziato e il datore di lavoro non mi ha pagato tutto quello che mi spettava, mi sono rivolto ad un avvocato del CAF che se ne occupò di tutto. Solo che dai calcoli mi doveva 8000€, sono arrivati ad un accordo di 2000€ e quelli in 2 rate , una domani e l'altra tra un mese. Ditemi per favore se e giusto cosi?? Ho due gemelli da crescere. Per favore aiutatemi a chiarire. Grazie anticipatamente
In merito al quesito posto vi è da evidenziare che probabilmente Lei ha provveduto a sottoscrivere un accordo transattivo.
Nello specifico per accordo transattivo deve intendersi, ex art. 1965 cod. civi., il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
L'art. 2113 cod. civ. , inoltre, stabilisce che le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’Articolo 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Lei, probabilmente, ha sottoscritto un accordo sulle retribuzioni non pagate dal Suo ex datore di lavoro, con riduzione di quanto spettante e presumibilmente prima di una corretta quantificazione da parte di un Tribunale.
Avvocato Milena Di Renzo