Quali forme di testamento esistono?
Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito. I miei genitori sono proprietari di 2 immobili A e B. L'immobile A è la loro abitazione mentre nell'immobile B ormai da diversi anni mio fratello ha stabilito uno studio dentistico ma la proprietà è rimasta dei miei genitori. E' volontà dei miei genitori che, quando non ci saranno più, l'immobile A diventi di mia proprietà al 100% mentre l'immobile B al 100% di mio fratello e quindi di non fare una divisione 50-50 del valore dei due immobili. Come possono i miei genitori avere la certezza che questo verrà rispettato ? Definire questa volontà in un testamento avrebbe valore ed efficacia ? Oppure in ogni caso dopo la loro morte verrà diviso tutto al 50% ? Se il testamento non garantirebbe tutto questo, una successione in vita potrebbe essere l'unica soluzione ? Vi ringrazio anticipatamente.
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 458 del nostro codice civile è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
L'unico strumento che hanno a disposizione i Suoi genitori per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avranno cessato di vivere è dunque il testamento.
Con riferimento al negozio testamentario, segnaliamo che l’art. 587 del codice civile lo definisce come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il testamento rappresenta dunque l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte; sono quindi prerogative essenziali del testamento, garantite dalla Legge, la libertà e la revocabilità: il testamento può infatti essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione; nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca ed ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.
Il testamento è inoltre un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante.
Di seguito riassumiamo le varie tipologie di testamento.
Testamento olografo: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.
Testamento pubblico: prevede la presenza di un Notaio: per redigerlo è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni metterà per iscritto le volontà dichiarate.
Testamento segreto: poco frequente; si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
Pertanto nel caso di specie, Sua madre e Suo padre (ciascuno per la propria quota dei beni) potranno redigere un testamento, disponendo come meglio credono delle proprie sostanze; al decesso di costoro, si aprirà una successione testamentaria: la sorte dei beni che compongono la massa ereditaria sarà dunque disciplinata dalle disposizioni contenute nei testamenti.
Avvocato Marta Calderoni