Testamento scritto con macchina da scrivere e condizionato a un evento. È valido?

Buongiorno, sul testamento ho due domande.

La prima: È possibile scriverlo a macchina, stampare le pagine su carta e poi firmare di mio pugno ogni pagina specificando che queste vengono da me sottoscritte, datate e corrispondono al vero?

La seconda: vorrei lasciare buona parte dei miei beni al mio attuale compagno, che però risulta ancora sposato a tutti gli effetti, nonostante se ne sia andato dalla moglie da 5 anni. Nel caso in cui io mancassi, posso mettere nelle clausole di testamento che i miei beni possono essere da lui acquisiti, solo dopo che questi abbia ottenuto il divorzio? E, se si, cosa ne sarà miei beni nel frattempo? Ringrazio per la risposta e faccio i complimenti per la vostra newsletter sempre molto interessante. Cordialmente.

Eredità e Successioni (04/05/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Quanto alla prima domanda, la risposta è negativa.

Uno dei requisiti obbligatori ai fini stessi della validità del testamento olografo è proprio la scrittura di proprio pugno da parte del testatore.

Ove scrivesse il testamento, utilizzando un mezzo alternativo e diverso dalla scrittura a mano (pertanto anche macchina da scrivere o stampa da computer), il testamento sarebbe nullo e non produttivo di effetti.

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Quanto alla devoluzione dell'eredità mediante testamento al Suo attuale compagno, attualmente sposato con altra donna, è certamente possibile.

È altresì possibile sottoporre la chiamata all'eredità ad una condizione sospensiva, ovvero ad un evento futuro ed incerto.

Al verificarsi dell'evento indicato quale condizione, il soggetto indicato nel testamento da semplice vocato all'eredità (ovvero soggetto possibile erede, ma che ancora non ha nessun potere su questa), diviene delato all'eredità (ovvero soggetto che ha il diritto di accettare o rinunciare la chiamata). 

I beni, fino al momento del verificarsi della condizione sospensiva, sono amministrati dai soggetti che diverrebbero eredi, nel caso in cui la condizione sospensiva non si verificasse. 

Su questo punto opera l'art. 642 del Codice Civile: "L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti".

Se la condizione non si verifica nel termine dato dalla legge per accettare l'eredità (dieci anni dall'apertura della successione), il vocato all'eredità non potrà più accettarla e i beni saranno destinati ex lege ai successori legittimi o ai soggetti indicati dal testatore quali sostituti del soggetto la cui chiamata è sottoposta a condzione. 

 

 

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