Vendita simula donazione: quali tutele per i legittimari lesi?

Salve, vorrei un aiuto cortesemente. Mia madre vedova ha venduto la nostra casa a mio cognato per fare in modo che la casa fosse di mia sorella. Il prezzo di vendita è stato il valore catastale, quindi molto al di sotto del valore commerciale, Mia sorella per stare tranquilla ha fatto la divisione dei beni col marito, facendo in modo che la casa fosse in tutto e per tutto di quest’ultimo. La mia domanda è: In futuro potrò fare qualcosa per vie legali? In quanto è stato tutto un “imbroglio”??
Eredità e Successioni (12/02/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Per poter effettuare qualunque valutazione, occorre attendere la morte di Sua madre, momento in cui si potranno verificare verificare relictum, donatum, asse ereditario e configurare la quota disponibile e quella di legittima.

Infatti nel caso di specie sembrerebbe essere accaduto che la futura de cuius abbia posto in essere una vendita simulata; se tale ipotesi venisse dimostrata, Lei, in qualità di legittimaria lesa nella quota di legittima, dovrà prima provare la simulazione (procedimento peraltro non così agevole), per poter poi agire con l'azione di riduzione.

I soggetti legittimari che riescano a provare, una volta morto il venditore-donante, che la vendita simulava in realtà una donazione, possono infatti esercitare l'azione di riduzione per lesione della quota di riserva.

Per determinare la quota spettante ai legittimari (e di conseguenza, per esclusione, anche quella disponibile) è necessario agire in questo modo:

1) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;

2) si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l’attivo (c.d. “relictum”);

3) si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore che avevano al tempo della successione;

4) dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l’asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Nel caso in cui venga così accertata una lesione della quota di legittima, per reintegrarla occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c.,volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti inter vivos o mortis causa che hanno prodotto la lesione stessa. L'azione di riduzione, di fatto, consta di tali azioni:

 - azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati.

Alla morte di Sua madre, Lei potrà dunque effettuare tutte le valutazioni ed agire con le azioni sopra menzionate.

 

Avvocato Marta Calderoni

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