Che cosa succede in caso di premorienza dell'erede designato nel testamento?
Sono una pronipote e amm.re di sostegno da... anni di una zia nubile di 90 anni. La seguo giornalmente in casa di riposo e gestito l'amministrazione annuale con deposito rendiconto in Tribunale. La zia ha ...pronipoti (1 dei quali il mio padre deceduto l'anno scorso) e aveva fatto testamento olografo verso mio papà e lui aveva fatto una scrittura privata che mi devolveva l'eredità della zia (titoli di circa ... k). Gli altri due pronipoti non sono presenti nella vita della zia. Chiedo che diritti ho in caso di morte della zia sulla base del testamento + scrittura privata (penso vada a decadere corretto?) ma come pronipote che sta seguendo la zia giornalmente ho qualche diritto in più, oppure ho solo diritto alla mia parte di eredità spettante? Ho anche una sorella che non vive nella mia città. L'impegno personale quotidiano ha un valore? io come amm.re in questi anni non ho mai chiesto niente in Tribunale. Grazie
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
La nomina quale amministratore di Sostegno e l'attività svolta quotidianamente a favore del beneficiario dell'amministratore non comportano l'acquisto di diritti successori.
Per quanto concerne, invece, la designazione di Suo padre quale erede universale di Sua zia nel testamento olografo redatto dalla donna e la sopravvenuta morte di Suo padre, precisiamo quanto segue.
Se Sua zia ha lasciato testamento, al decesso della donna si osserveranno le disposizioni in esso contenute e, dunque, primo chiamato all'eredità sarebbe l'erede designato, ossia Suo padre.
In considerazione del fatto che l'uomo è deceduto, a norma dell'art. 467 c.c. sulla rappresentazione, che dispone che tale istituto fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (o non vuole) accettare l’eredità, saranno chiamati all'eredità di Sua zia i discendenti di Suo padre: dunque Lei e Sua sorella.
La scrittura privata redatta da Suo padre con cui costui dichiarava di lasciare a Lei una eventuale eredità della zia non ha alcun valore, stante il divieto dei patti successori sancito nel nostro ordinamento dall'art. 458 c.c.
Tale norma dispone infatti che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Alla luce della disposizione sopracitata è del tutto evidente che, nel caso di specie, Suo padre non potesse disporre dei diritti che gli sarebbero spettati sulla successione di Sua zia.
Avvocato Marta Calderoni