Quali spese sono ordinarie e quali straordinarie per il mantenimento dei figli?
Per rispondere al Suo quesito e capire quale sia la linea distintiva tra le spese ordinarie, alle quali normalmente si assolve mediante il pagamento dell’assegno di mantenimento, e quelle straordinarie, le quali sono invece escluse dall’assegno di mantenimento e, in linea di principio, dovrebbero essere ripartite secondo il criterio della proporzionalità tra i genitori (nel caso di specie, al 50% tra i coniugi), riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Manca nel nostro ordinamento un preciso criterio normativo sul punto; è pertanto stato compito della giurisprudenza e dei protocolli d’intesa cercare di tracciare la linea di demarcazione, anche con l’intento di ridurre il contenzioso.
Secondo la giurisprudenza prevalente, devono essere considerate ordinarie le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli (quali il cibo o l’abbigliamento) e straordinarie tutte le spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli (quali interventi chirurgici o ripetizioni private).
Sempre con la finalità di evitare i conflitti nascenti dalle richieste di rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno dei coniugi, uno dei presupposti fondamentali seguiti dalla giurisprudenza è quello della preventiva concertazione tra i coniugi.
Al riguardo sottolineiamo che, fatta eccezione per le spese indifferibili ed urgenti, che possono essere sostenute in assenza di comune accordo e che dovranno essere rimborsate dall'altro genitore pro quota, per le altre spese straordinarie, il coniuge che ne chieda il rimborso ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro.
Anche per tale ultima classificazione, tuttavia, manca un criterio analitico contemplato dal legislatore per individuare la linea di confine tra le spese straordinarie da concordare e le spese straordinarie urgenti.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private ecc.), sportive (attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agonistiche ecc.) o medico sanitarie (interventi chirurgici ecc.).
Le spese straordinarie “obbligatorie” invece, che danno diritto al rimborso al coniuge che le ha sostenute anche se non vi è stato un preventivo consenso dell’altro, sono quelle per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti ecc.
Infine segnaliamo che è possibile consultare le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare con la finalità di orientare l’attività degli operatori in tutti i Tribunali Italiani", emanate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14 luglio 2017, con l’intento di superare la criticità circa la distinzione tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori.
Avvocato Marta Calderoni