Quali spese sono ordinarie e quali straordinarie per il mantenimento dei figli?

Salve, due ex coniugi già divorziati, con affido congiunto spese straordinarie ripartite al 50% e assegno di mantenimento di € 500mensili che il padre gira alla madre. Come posso capire con riferimento giuridico certo quali sono le spese ordinarie e straordinarie? esempio: medicinali da banco, vitamine, visita di controllo dentista, libri scolastici, tassa scolastica, cancelleria...sono tutte ordinarie? Se si, il padre che le ha sempre pagate, può chiedere il rimborso di queste spese "ingiustamente" richieste dalla madre per anni? (o per lo meno quelle appena sostenute per l'anno in corso?) altra curiosità sull'abbigliamento: spesa ordinaria? se il padre deve aver per una corretta gestione del figlio abbigliamento vario, questo rientra nell'assegno mensile? grazie per questi chiarimenti. Saluti
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (06/10/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito e capire quale sia la linea distintiva tra le spese ordinarie, alle quali normalmente si assolve mediante il pagamento dell’assegno di mantenimento, e quelle straordinarie, le quali sono invece escluse dall’assegno di mantenimento e, in linea di principio, dovrebbero essere ripartite secondo il criterio della proporzionalità tra i genitori (nel caso di specie, al 50% tra i coniugi), riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Manca nel nostro ordinamento un preciso criterio normativo sul punto; è pertanto stato compito della giurisprudenza e dei protocolli d’intesa cercare di tracciare la linea di demarcazione, anche con l’intento di ridurre il contenzioso.

Secondo la giurisprudenza prevalente, devono essere considerate ordinarie le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli (quali il cibo o l’abbigliamento) e straordinarie tutte le spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli (quali interventi chirurgici o ripetizioni private).

Sempre con la finalità di evitare i conflitti nascenti dalle richieste di rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno dei coniugi, uno dei presupposti fondamentali seguiti dalla giurisprudenza è quello della preventiva concertazione tra i coniugi.

Al riguardo sottolineiamo che, fatta eccezione per le spese indifferibili ed urgenti, che possono essere sostenute in assenza di comune accordo e che dovranno essere rimborsate dall'altro genitore pro quota, per le altre spese straordinarie, il coniuge che ne chieda il rimborso ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro.

Anche per tale ultima classificazione, tuttavia, manca un criterio analitico contemplato dal legislatore per individuare la linea di confine tra le spese straordinarie da concordare e le spese straordinarie urgenti.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private ecc.), sportive (attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agonistiche ecc.) o medico sanitarie (interventi chirurgici ecc.).

Le spese straordinarie “obbligatorie” invece, che danno diritto al rimborso al coniuge che le ha sostenute anche se non vi è stato un preventivo consenso dell’altro, sono quelle per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti ecc.

Infine segnaliamo che è possibile consultare le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare con la finalità di orientare l’attività degli operatori in tutti i Tribunali Italiani", emanate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14 luglio 2017, con l’intento di superare la criticità circa la distinzione tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori.

 

Avvocato Marta Calderoni

 

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