Sospensione del canone e vizi dell'Immobile locato
Vivo in affitto in un piccolo appartamento dove negli ultimi tempi si sono verificate delle pesanti infiltrazioni d’acqua dal soffitto. Ho comunicato l’accaduto al Proprietario, che però non mi ha fatto sapere più nulla. Di conseguenza ho smesso di pagare l’affitto. Ho agito correttamente?
Immobili
(19/02/2016)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
La vicenda esposta esemplifica la fattispecie di vizio della cosa locata. La normativa in materia di locazione prevede che il locatore (cioè il proprietario) debba garantire al conduttore (cioè l’inquilino) che l’immobile consegnato non sia affetto da vizi originari o sopravvenuti. Detta garanzia riguarda i vizi relativi alla struttura materiale del bene, come ad esempio quelli che producono le infiltrazioni d’acqua o d’umidità, l’imperfetto tiraggio della canna fumaria, l’eccessiva rumorosità proveniente dall’esterno etc. Il vizio si distingue dal guasto, poiché quest’ultimo è dovuto alla normale usura e logorio dell’immobile dovuto dal tempo o da una scorretta manutenzione. In caso di presenza di vizi, pertanto, il conduttore può agire in giudizio solo per pretendere dalla proprietà la riduzione del canone, oppure in alternativa per chiedere la risoluzione del contratto di locazione. Va precisato, infatti, che l’inquilino non può chiedere l’eliminazione dei vizi o la riparazione della cosa, ma può chiedere sempre il risarcimento dei danni derivati dai vizi dell’immobile dovuti alla colpa o dolo del locatore, salvo che quest’ultimo fornisca la prova di aver ignorato – senza colpa – l’esistenza dei vizi al momento della consegna. Pertanto, venendo al caso posto, possiamo affermare che egli non ha agito correttamente ai sensi di legge, in quanto lo stesso non può decidere arbitrariamente di autoridursi e/o non pagare il canone d’affitto. Così facendo, lei può essere soggetto a una procedura di sfratto per morosità e contestuale procedimento monitorio per il recupero dei canoni d’affitto non pagati.
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