Posso essere costretta a vendere la casa comune?

Buongiorno, sono una ragazza di 34 anni in fase di separazione dal compagno. Decisione presa da lui da mesi ma effettivamente non realizzata giuridicamente. 2 mesi fa è andato via di casa in una casa in prestito e ora è tornato provvisoriamente chiedendo di vendere la casa che abbiamo da 3 anni. Al momento io preferirei aspettare almeno il 5 anno. Abbiamo una bambina di 14 mesi che sta con me e un mutuo di altri 27 anni. Nel caso in cui io andassi in una casa in affitto lui dovrebbe contribuire al pagamento dell' affitto o avere un mantenimento per Sofia proporzionale. Preciso che io ho uno stipendio di 950 euro su 13 mensilità e lui 1400 euro circa su 14 mensilità più bonus. Abbiamo molte spese circa 550 euro di mutuo 250 mensili di spese di condominio 500 di asilo nido e 260 di prestito per i mobili e la casa che pago io e uno di 100 euro mensili che paga lui. Io vorrei chiedere consiglio sul eventuale pagamento dell’ affitto in caso di vendita. Grazie Distinti saluti
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (18/02/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Innanzitutto giova precisare che la casa che avete in comproprietà può essere venduta solo su accordo di entrambi. Qualora Lei non volesse vendere l’immobile, Suo marito sarebbe “costretto” a procedere con un’azione giudiziale di divisione della comunione e quindi di vendita all’asta. Peraltro, in regime di mutuo con un termine tanto dilatato, la vendita dell’immobile costituirebbe un pregiudizio per entrambi, poiché servirebbe solo a coprire parzialmente il debito con l’istituto bancario, per poi continuare, comunque, a pagare mensilmente due canoni di locazione distinti (marito e moglie). Posto pertanto che in ogni caso dovrà esserci un esborso periodico, è consigliabile che questo sia destinato pian piano a estinguere il mutuo (mantenendo la proprietà della casa, in futuro rivendibile) piuttosto che a coprire due affitti. *** Fermo quanto sopra considerato, occorre valutare che recentemente la nostra giurisprudenza è orientata ad eliminare il c.d. assegno di mantenimento a beneficio del coniuge meno facoltoso nelle fattispecie di separazione Va da sé che in un tale assegno rientrano quelle spese quotidiane ed ordinarie (ad es., appunto, l’affitto). Pertanto, in ipotesi di vendita della casa e di necessità di avere un contributo da parte del marito per le spese (vd., affitto), il riconoscimento di tale diritto non è del tutto automatico, né garantito. Sarà invece obbligatorio, secondo le rispettive capacità economiche, per entrambi i genitori il contributo economico a favore della prole: pertanto, nel caso la bambina venisse collocata presso la Sua abitazione, il marito sarà obbligato a versare pagamenti periodici per il mantenimento della minore. *** Da quanto ha esposto, gli elementi e le variabili in causa, così come le spese cui siete attualmente obbligati, sono molteplici e possibilmente la vendita della casa non rappresenta la soluzione maggiormente tutelante. Un’opzione percorribile potrebbe essere la conservazione della casa familiare, con l’impegno del marito, piuttosto che contribuire al pagamento di un canone di locazione per la Sua nuova abitazione, a continuare a partecipare al pagamento del mutuo.
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