matrimonio civile. Nullità e annullabilità?
Il matrimonio celebrato con rito civile può essere impugnato con una richiesta di annullamento o di nullità, quando sia stato celebrato senza le condizioni previste dalla legge oppure in caso di vizi o limitazioni.
L'annullamento estingue il vincolo coniugale ed ha efficacia ex tunc. Soggetti legittimati a proporre l'annullamento sono i coniugi od anche uno solo di essi. Se i coniugi non hanno mai abitato insieme, l'azione di nullità può essere esercitata in qualsiasi momento, l'azione di annullamento entro 10 anni. Si propone con atto di citazione avanti il Tribunale ove il convenuto ha la residenza o domicilio.
Perchè l'azione sia proponibile, occorre però esaminare quali possano essere i vizi del matrimonio. Si deve perciò guardare alla formazione ed al contenuto dello stesso, alla mancanza delle condizioni per contrarlo ed al mancato rispetto delle regole.
Ci sono poi i vizi del consenso, la violenza morale, il timore di eccezionale gravità (no timore putativo o reverenziale) , l'errore, la malattia psichica, le anomalie o deviazioni sessuali, la simulazione ed infine sentenze penali di condanna.Nel caso che ci occupa potrebbe avere rilevanza la mancata convivenza e la eventuale mancata consumazione,peraltro non precisata.
Avvocato Guido Vecellio