Separazione: rimangono degli obblighi di assistenza?

sono separata ma vorrei sapere se per caso lui rimane disabile io devo prendermi cura di lui ? Che obblighi ho verso di lui, assistenti sociali mi hanno detto che se lui necessità di assistenza io devo assisterlo essendo la moglie.
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (11/01/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Per rispondere al Suo quesito, Le segnaliamo innanzitutto che, con la separazione personale (sia essa consensuale o giudiziale), il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì soltanto sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio, con cui cesseranno definitivamente tutti gli effetti del matrimonio. Dunque durante il periodo di separazione lo status giuridico di coniuge rimane inalterato ma mutano alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza. In sostanza si interrompono i doveri di assistenza morale e di collaborazione tra coniugi nell’interesse della famiglia previsti dall’art. 143 c.c. mentre rimane attivo il dovere di assistenza materiale, che potrebbe confluire nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge che necessita di sostentamento in quanto privo di propri redditi o dotato di redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. La condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri; nel caso di specie, dalla Sua esposizione dei fatti, ci sembra di capire che non sia stato previsto alcun assegno di mantenimento a Suo carico poiché Suo marito era ed è economicamente autosufficiente. Per quanto riguarda la possibilità che Suo marito rimanga senza casa, Lei non ha alcun obbligo di accoglierlo in casa Sua poiché, come detto, il dovere di assistenza morale cessa con la separazione. Diverso discorso va fatto per l’ipotesi in cui Suo marito venga a trovarsi in stato di bisogno: in tal caso Lei (come coniuge) è tenuta a prestargli gli alimenti e tale obbligo cesserà – possibilmente - soltanto con la pronuncia di divorzio (che fa venire meno lo status di coniuge). Prestare gli alimenti significa garantire una vita dignitosa al soggetto beneficiario, in base delle condizioni economiche Sue e degli altri soggetti che sono tenuti a prestarli (oltre a Lei, eventuali figli di Suo marito, i fratelli, i generi, le nuore ed i suoceri). L'adempimento di tale obbligo può consistere in un'obbligazione in natura (ad esempio accoglimento di Suo marito nella Sua abitazione) oppure nella corresponsione di una somma periodica (in genere mensile) in denaro. Precisiamo comunque che, una volta divorziati, verrà meno l’obbligo a prestare gli alimenti ma, se Suo marito fosse privo di mezzi di sostentamento e impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio per incapacità fisica a lavorare), Lei potrebbe essere tenuta a versargli un assegno divorzile.
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