separazione coniugi: a chi va il veicolo in comproprietà?

Unica macchina in comune con comunione di beni, a me serve per mantenere me e mio figlio minore a chi andrebbe
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (03/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il regime della comunione/comproprietà prevede che il bene che vi ricade sia goduto, secondo le quote spettanti ai diversi soggetti e secondo le finalità del bene stesso, da tutti i partecipanti. Di principio, pertanto, uno dei titolari del bene non può esserne escluso totalmente dall’utilizzo e, parimenti, ogni comproprietario può goderne, senza pregiudicare il diritto dell’altro. Nella fattispecie non trattiamo pertanto di un eventuale trasferimento della proprietà, ma circoscriviamo il tema al mero uso del bene. Valutato il principio di cui sopra, occorre anche confrontare e soppesare le reciproche esigenze e, necessariamente, trovare un accordo nell’utilizzo tra i due proprietari. La Legge non prevede infatti una ipotesi, generale e assoluta, di assegnazione del bene o di costituzione del diritto d’uso esclusivo su un bene in comproprietà, per il solo fatto della prevalenza di una esigenza rispetto ad un’altra. Diverso è qualora, invece, in fase di separazione legale fosse richiesta da una Parte la separazione dei beni e l’assegnazione ad un comproprietario (coniuge) piuttosto che all’altro dell’uso (o addirittura della proprietà) di un bene. In tale contesto si può avanzare una richiesta all’Autorità giudicante, argomentando e valorizzando le proprie esigenze e, in particolare, quelle del figlio minore (es: accompagnamento a scuola). Sarà in tal caso il Tribunale a valutare e soppesare i rispettivi interessi e ad assumere una decisione. Va da sé che percorrendo la separazione consensuale potranno essere i coniugi stessi ad accordarsi sul destino del mezzo, senza demandare la decisione ad un soggetto terzo (ipotesi di separataarazione giudiziale).
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