Separazione coniugi e tradimenti reciproci: come funziona?
Buongiorno, sono sposata civilmente da 10 anni e ho un figlio di 6. Non sussistendo più le condizioni per una convivenza armoniosa e serena, ed essendosi esaurito il sentimento e l'identità di vedute che ci ha legati, ho più volte chiesto a mio marito di prendere accordi per una separazione consensuale, ma egli rimanda e si oppone, lasciando che l'iniziativa parta da me. Cosa accadrebbe per ciascuno dei coinvolti (mio figlio, mio marito, la sottoscritta) se chiedessi io la separazione, considerando che non ho risorse sufficienti per provvedere da sola al mio sostentamento e a quello di mio figlio, che il mio mantenimento è sempre dipeso in gran parte da lui, o per provvedere al mantenimento di una casa e delle spese legali, considerando che entrambi abbiamo avuto nel tempo diverse relazioni extra coniugali di cui l'altro è stato messo volutamente a conoscenza. e considerando che abbiamo un figlio minore? A me spetterebbe un minimo contributo da parte di mio marito, sebbene lui intenda farsi carico unicamente delle spese di nostro figlio? Io in quanto parte debole sarei tutelata pur dovendo riconoscere che il deterioramento del rapporto è causa mia? A quali oneri e rischi vado incontro, e quali diritti mi spettano? Se invece fosse lui a chiedere la separazione, o fosse di comune accordo, cosa cambierebbe? Ringrazio per l'attenzione.
Separazione divorzio e modifica delle condizioni
(16/10/2017)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
Se non sussiste un accordo tra i coniugi circa la volontà di separarsi, ovvero sulle condizioni della separazione, la via residua consiste nella separazione giudiziale. *** La procedura giudiziale radica un giudizio ordinario in Tribunale in contraddittorio tra le Parti e si sviluppa attraverso numerose udienze. In sede di separazione giudiziale sarà il coniuge che avvia la causa a determinare il perimetro del giudizio, mediante i contenuti delle proprie richieste; in particolare, considerata la situazione che ci descrive, è prevedibile Lei possa richiedere un assegno mensile a titolo di alimenti, che è voce distinta dal c.d. mantenimento. L’assegno di mantenimento è teso, infatti, a garantire il medesimo tenore di vita condotto in regime di matrimonio (anche se attualmente si tratta di interpretazione in via di esaurimento), mentre i c.d. alimenti sono contributi economici tesi a garantire al coniuge un supporto per le esigenze primarie della vita (vitto e alloggio). Pertanto la possibilità di richiedere un sostegno economico e periodico al marito e a Lei destinato, nella fattispecie, sussiste. Nella sede giudiziale sarà inoltre da valutarsi l’affidamento del minore (istituto che regola la responsabilità genitoriale, di base “congiunto”), il collocamento dello stesso (ovvero con quale genitore vivrà stabilmente), le frequentazioni dei genitori col figlio e, non da ultimo, l’assegno di mantenimento in favore di questi. Medesimo schema vale qualora la domanda di separazione fosse introdotta da Suo marito: farà delle richieste e Lei avrà modo di replicare e, nel caso, avanzare le Sue proposte. *** Come può osservare - oltre alla domanda di separazione in sé - trattiamo di un procedimento che tende a disciplinare una pluralità di voci, sia di natura economica, che relazionale. È pertanto opportuno, al fine di rendere un parere ad hoc e realmente rispondente alle Sue esigenze, recuperare ulteriori dati quali (a titolo di esempio non esaustivo): rispettivi redditi dei coniugi, regime della casa familiare (comproprietà? locazione? mutuo?), tenore di vita, esigenze del piccolo. In relazione ai reciproci tradimenti, la violazione dell’obbligo di fedeltà è si condizione per disconoscere al coniuge fedifrago l’assegno di mantenimento, ma non elimina il diritto all’assegno a titolo di alimenti (le primarie necessità rappresentano infatti un bene giuridico maggiormente garantito, rispetto alla fedeltà). D’altra parte se trattiamo di tradimenti reciproci, è affermabile come la crisi, quantomeno, dipendesse da entrambi. In ogni caso l’infedeltà deve essere provata e deve essere causa della crisi, per eliminare il mantenimento, e non mera conseguenza di una crisi già in essere. *** Fermo restando quanto sopra, reso ai fini descrittivi della separazione giudiziale, riteniamo che una separazione consensuale sia sempre la via idonea a tutelare i rispettivi interessi e diritti dei coniugi, i quali saranno gli artefici della disciplina della separazione e, nondimeno, dovranno affrontare costi più contenuti ed una procedura psicologicamente meno logorante. In concreto, la separazione consensuale demanda ad un accordo tra i coniugi la disciplina economica (mantenimento, casa, spese) e relazionale della prole (collocamento, affidamento, mantenimento del figlio), che sarà semplicemente recepito ed omologato dal Tribunale, mentre la separazione giudiziale comporta che ogni aspetto sia determinato dall’Autorità giudicante. Anche sotto il profilo procedurale, la forma consensuale permette una ulteriore procedura più snella, che consiste nella negoziazione assistita: in tale ipotesi, i coniugi non devono nemmeno presentarsi in Tribunale, ma solo raggiungere un accordo assistiti dagli Avvocati, che saranno tenuti alla successive formalità.
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