Separazione coniugi: mutamento successivo delle condizioni patrimoniali

Nel 2010 mi sono separata legalmente, In questo lasso di tempo il mio ex marito spesso non ha versato i soldi del mantenimento per i figli ma per motivi miei non voglio procedere nei suoi confronti. Al momento della separazione era un taxista con licenza di proprietà, licenza che ha venduto senza avere un lavoro ed attualmente è disoccupato. La mia domanda: rischio di doverlo mantenere? se volessi divorziare quale è il costo e potrebbero cambiare le condizioni della separazione vista la sua nuova situazione lavorativa
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (01/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il Suo quesito merita una premessa in punto mantenimento dei figli. Si tratta di una obbligazione ex lege – art. 316, bis cod. civ. – e, nella fattispecie, derivante anche da statuizione del Tribunale in sede di separazione. L’obbligazione è nell’interesse dei minori o dei figli maggiorenni non autonomi economicamente e l’eventuale procedimento volto a richiedere il rispetto della stessa è una forma di tutela per i beneficiari e non per il coniuge. Per completezza, segnalo che il mancato rispetto delle obbligazioni alimentari può realizzare il reato ex art. 570 del codice penale, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Un eventuale contributo, anche minimo e/o proporzionato alle attuali sostanze economiche di Suo marito, metterebbe lo stesso al riparo dal consumare una condotta penalmente rilevante e, in ogni caso, garantirebbe un minimo di tutela dei figli. *** Nell’affrontare il merito del Suo quesito, ovvero l’ipotesi di vedersi obbligata a versare al marito un assegno a titolo di alimenti e/o di mantenimento, espongo quanto segue. La logica che segue la nostra giurisprudenza prevede che, in caso di separazione e divorzio, in tema di mantenimento, il coniuge più facoltoso (vd. quello con reddito e/o patrimonio più elevato) possa essere tenuto a garantire al coniuge economicamente svantaggiato (inoccupato, o con reddito inferiore al coniuge o, ancora, dedito solo alla gestione della casa/famiglia) il medesimo tenore di vita condotto in regime di matrimonio. Questo schema non è tuttavia un obbligo, posto che si attiva su eventuale richiesta da parte del coniuge che aspira ad essere beneficiario. Ciò è a dire che, in caso di richiesta in sede di divorzio giudiziale da parte di Suo marito, e valutati i rispettivi redditi e patrimonio, Lei potrebbe essere tenuta a corrispondere l’assegno di mantenimento (che garantisce – vd. sopra – il medesimo tenore di vita del matrimonio), o l’assegno per alimenti (volto a garantire “solo” un contributo per la sussistenza tenza dei beni primari: vitto, alloggio et similia). *** Qualora volesse accedere al divorzio, vi sono due opzioni: - divorzio consensuale - divorzio giudiziale a. Divorzio consensuale. In tale ipotesi può trovare un accordo su tutte le condizioni divorzili con Suo marito, posto che l’eventuale conferma o modifica delle condizioni di separazione saranno esclusivamente prestabilite da Voi. Secondo tale schema potreste anche escludere l’assegno di mantenimento a favore del marito o riconoscerne uno contenuto. Il divorzio consensuale si risolve con una sola udienza. b.Il Divorzio giudiziale mette a confronto le reciproche pretese dei coniugi, lasciando spazio all’uno ed all’altro di fare prevalere le proprie ragioni, tra cui anche la richiesta di assegno di mantenimento. In tale ipotesi, sarà il Tribunale a decidere, nel caso: - la sussistenza dei presupposti per erogare un assegno di mantenimento e - stabilirne l’importo. In concreto il procedimento che maggiormente la espone ad un obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge meno facoltoso si realizza nel divorzio giudiziale.
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