Come calcolare l'assegno di mantenimento ai figli in caso di separazione dei coniugi?

Ho ricevuto la PEC dall'avvocato di mia moglie che chiede una separazione consensuale. Abbiamo una bimba di 5 anni, il clima familiare è abb.tranquillo, solo che mia moglie non si fida più, non riesce a capire che alcune sera (circa 2 volte a sett.) esco per riunioni di lavoro. Purtroppo pensa cose non vere, ma non riesco più a farLe cambiare idea. Tutte le mattine porto io la bimba all'asilo e il ... in piscina, inoltre i wend sono pressochè sempre presente. Purtroppo, abbiamo deciso di separarci, di comune accordo. Viviamo in affitto in un paese, mia moglie vorrebbe andare a ..., in città, per fare iscrivere la bambina alla scuola elementare. Io ho acconsentito, solo che fino a quando non si trasferiranno, non intendo lasciare casa anche perchè non voglio pagare parte dell'affitto senza usarlo e anche perchè devo sistemare altro app. Domanda: in cosa consiste il mantenimento?cosa è compreso e cosa no?come si calcola, media degli ultimi 3 anni?

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (23/05/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo innanzitutto utile illustrare le procedure che Lei e Sua moglie potreste assumere per addivenire alla separazione.

La separazione, infatti, può essere consensuale o giudiziale:

Consensuale: laddove vi sia una volontà comune di separarsi e una intesa circa la regolamentazione del regime in separazione. In tale ipotesi i coniugi decidono il destino del patrimonio comune e l’eventuale riconoscimento, o meno, di un assegno di mantenimento, oltre alla collocazione dei figli, alla frequentazione ed al mantenimento degli stessi.

Qualora fosse percorribile l’ipotesi consensuale, può anche accedersi alla c.d. negoziazione assistita, ovvero una forma di separazione che comporta un accordo steso unitamente agli avvocati che rappresentano i coniugi e che saranno poi tenuti a depositare e trascrivere l’accordo secondo le formalità di Legge. In tal caso per i coniugi non è nemmeno prevista la comparizione in Tribunale.

Giudiziale: laddove non vi sia una comune volontà di separarsi o non vi sia un accordo per disciplinare le condizioni di separazione. Nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire le condizioni sopra descritte in relazione a patrimonio, mantenimento e rapporti con i figli, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”).

Venendo ora al merito della separazione, si esaminano i seguenti profili:

  1. patrimoniale/economico
  2. mantenimento e rapporti con i figli.

Con riferimento all’aspetto patrimoniale, segnaliamo che la recente giurisprudenza tende ad eliminare il famoso assegno di mantenimento a favore del coniuge meno abbiente (quello che percepisce una retribuzione più bassa), prevedendo che ne abbia diritto solo il coniuge non autosufficiente economicamente.

Aderendo a tale orientamento, nel caso di specie, riteniamo che Sua moglie, se dotata di una stabile occupazione lavorativa, non abbia diritto all’assegno di mantenimento.

Per quanto riguarda, invece, l'assegno di mantenimento a favore di Sua figlia, precisiamo quanto segue.

I genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; dunque l'assegno di mantenimento spettante ai figli, sia che venga determinato nel suo ammontare dal Tribunale sia che venga concordato tra i coniugi nella separazione consensuale, deve tenere conto delle seguenti circostanze, come precisato dall'art. 155 c.c.:

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Concretamente, il calcolo dell'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, mancando nella disciplina legislativa un criterio matematico o tabelle precise che consentano di individuarlo con certezza, andrà effettuato considerando principalmente:

  1. la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi;
  2. l'eventuale presenza di un assegno di mantenimento a favore del coniuge presso il quale sono collocati i figli;
  3. l'eventuale beneficio dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli (il valore economico corrisponde, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile).

Avvocato Marta Calderoni

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