separazione coniugi e infedeltà: gli sms

Buongiorno, mio marito ha trovato un mio tabulato telefonico con i dettagli delle telefonate relative al periodo luglio-settembre e presa alle strette ho confessato di aver avuto un breve flirt con un ex collega (per me è stata una cosa senza importanza ma lui non ci crede). Ora sta valutando la separazione e abbiamo una bimba di 3 anni che va tutelata. Mi chiedevo se potrebbe recuperare altri dati come "prove" quali conversazioni su whatsapp da me cancellate (ma so che volendo si possono recuperare) e qual è l’iter corretto da seguire in questi casi. In attesa di riscontro, saluti
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (21/02/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In relazione alla messaggistica telefonica, escludiamo la possibilità che Suo marito, in sede stragiudiziale o giudiziale, possa richiedere il recupero dei testi ormai cancellati. In via di principio generale, affermato sia dalla giurisprudenza civile che penale, le comunicazioni del coniuge sono di natura privata e non potrebbero essere oggetto – senza consenso - di visione diretta e occulta da parte dell’altro coniuge, in quanto tale condotta realizzerebbe una interferenza illecita nella vita privata. Circa gli sms già scoperti da Suo marito, questi possono costituire prova in giudizio di separazione, solo se concretamente prodotti e quindi portati all’attenzione del Giudice (es. screenshot). In sede civile, diversamente dalla sede penale, la valutazione sull’utilizzabilità della prova illecita (vd: sms e messaggi ottenuti di nascosto) viene, infatti, lasciata al giudice. Ciò che rileva è che, sussistendo tra i coniugi l’obbligo di fedeltà quale dovere fondante il matrimonio, la violazione dello stesso è causa di addebitabilità della separazione. In concreto, il coniuge cui sia addebitata la separazione può essere escluso dal diritto all’assegno di mantenimento, assegno che dovrebbe garantirgli il medesimo tenore di vita tenuto in regime di matrimonio. Non è invece escluso, sempre in ambito di addebitabilità, l’assegno a titolo di alimenti, riconosciuto per le sole esigenze primarie e di sostentamento del coniuge meno abbiente. *** Venendo all’ipotesi di separazione in senso stretto, ovvero al procedimento avanti il Tribunale, il nostro Ordinamento prevede la separazione consensuale e la separazione giudiziale. 1. La separazione consensuale presuppone l’accordo circa la volontà di separarsi e circa le conseguenze patrimoniali della separazione (es non esaustivo: mantenimento, assegnazione casa familiare, divisione dei beni in eventuale comunione) e in relazione al collocamento ed alla frequentazione dei figli minori e si risolve con una sola udienza in Tribunale. 2. La separazione giudiziale comporta un vero e proprio giudizio ordinario, che governi il conflitto tra i coniugi mediante lo svolgimento di più udienze in Tribunale. Naturalmente rispetto alle due opzioni variano sia i termini economici, che le tempistiche per arrivare al provvedimento definitivo del Tribunale. *** Con riferimento ai figli minori, il nostro Ordinamento prevede di default il regime dell’affido condiviso, ciò significa che anche in regime di separazione entrambi i genitori saranno tenuti ai medesimi doveri e titolari dei medesimi diritti verso i figli. Segnatamente facciamo riferimento al dovere di mantenimento, istruzione, educazione ed al diritto di frequentazione. I coniugi (separazione consensuale) o il Tribunale (separazione giudiziale) stabiliranno il genitore collocatario, ovvero quel genitore presso il quale il bambino avrà la propria dimora. Ugualmente saranno stabiliti (sempre dai genitori in ipotesi di consensuale o dal Tribunale in ipotesi di giudiziale) i termini di frequentazione e mantenimento del minore.
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