Separazione coniuge e addebiti
Sono sposata da 27 anni in separazione di beni con 1 figlia di 24 anni economicamente non autosufficiente. Siamo entrambi dipendenti pubblici, Viviamo in un appartamento di cui siamo proprietari al 50% con mutuo ancora X 14 anni. Non ci sono tradimenti o altre situazioni simili ma La difficoltà di avere un dialogo costruttivo con mio marito X risolvere i problemi fisiologici di una coppia sta deteriorando ulteriormente il rapporto avvicinandoci sempre più alla separazione. Fa differenza chi la chiede la separazione? e nel caso mia figlia rimarrebbe con me quindi, che situazione si potrebbe venire a creare attualmente non essendoci ancora alcuna iniziativa se andassi in vacanza da sola per me ci sarebbe un addebito di qualche colpa ? Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni
(05/01/2018)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile illustrare le procedure che potreste assumere per addivenire alla separazione. Le procedure previste dalla Legge consistono nella separazione consensuale ovvero in quella giudiziale. A. Separazione consensuale Presuppone la comune volontà dei coniugi di separarsi e consente agli stessi di trovare un accordo, tra gli altri ed a titolo di esempio non esaustivo, sul successivo regime, in relazione al mantenimento di un coniuge verso l’altro, alla collocazione dei figli, alla costituzione del diritto di abitazione sulla casa familiare. La procedura in esame è agile in termini di tempistiche e vantaggiosa in termine di costi. Consideri infatti che si risolve con la redazione dell’accordo e con una sola udienza avanti il Tribunale, occasione nella quale il giudicante omologa la separazione ed autorizza i coniugi a vivere separati. Qualora fosse percorribile l’ipotesi consensuale, può anche accedersi alla c.d. negoziazione assistita, ovvero una forma di separazione che comporta un accordo steso unitamente agli avvocati che rappresentano i coniugi e che saranno poi tenuti a depositare e trascrivere l’accordo secondo le formalità di Legge. In tal caso per i coniugi non è nemmeno prevista la comparizione in Tribunale. B. La separazione giudiziale. In tale ipotesi vi è un conflitto tra i coniugi circa la volontà di separarsi ovvero in relazione ai termini che regolamentino il regime di separazione. In questo caso il procedimento si attiva con un ricorso di parte e si instaura un vero e proprio processo, che prevede una fase istruttoria (testimonianze, esame documenti). Le tempistiche sono pertanto più lunghe – si può ragionare in termini di mesi o anni – ed i costi e le spese aumentano. ***** Venendo ora al merito della separazione, si esaminano tre profili: - A. patrimoniale/economico - B. mantenimento dei figli - C. rapporti con i figli. A. La recente giurisprudenza tende ad eliminare il famoso assegno di mantenimento a favore del coniuge meno abbiente (quello che percepisce una retribuzione più bassa), prevedendo che ne abbia diritto solo il coniuge non autosufficiente economicamente. Non si tratta di un orientamento inattaccabile, ma costituisce ormai la via intrapresa dal nostro Ordinamento. Aderendo a tale orientamento, nel caso di specie, riteniamo che né Lei né Suo marito ne abbiate diritto poiché, come da Lei affermato, percepite entrambi uno stipendio quale dipendenti pubblici, che Vi consente di essere autosufficienti economicamente. ***** B. C. Secondo il nostro Ordinamento, i genitori sono obbligati, anche in regime di separazione e divorzio, a mantenere, educare ed istruire la prole fino al momento in cui i figli raggiungano l’indipendenza economica (e ciò a prescindere dalla maggiore o minore età). Nel Suo caso, si potrebbe ipotizzare che Lei continui ad abitare nella casa familiare (sostenendone i relativi costi) insieme a Sua figlia, almeno finché la stessa non raggiunga un’indipendenza economica, e che Suo marito provveda al versamento di una somma mensile per il mantenimento della ragazza. ***** Per rispondere compiutamente alle Sue domande, specifichiamo inoltre che il nostro ordinamento non prevede differenze di trattamento in negativo per il coniuge che chiede la separazione; ciò che ci preme sottolineare è comunque il fatto che la regolamentazione di un regime di separazione è un vero e proprio puzzle, i cui elementi incidono uno sull’altro e che è opportuno e più efficace esaminare vis à vis di concerto con le Parti. Naturalmente, qualora optaste per una separazione consensuale, sareste Lei e Suo marito, secondo le Vostre esigenze, a decidere i vari aspetti sopra menzionati. Infine, nell’ipotesi in cui Lei decidesse di andare in vacanza da sola, ci preme rassicurarLa sul fatto che tale determinazione non può essere causa di addebito della separazione (lo è invece la violazione dei doveri di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione di cui all’art. 143 c.c.).
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