Il lavoratore che arriva tardi a lavoro può essere licenziato per giusta causa?
Ella riferisce di esser stata licenziata a seguito di alcuni ritardi.
Premesso che per il ritardo ingiustificato del lavoratore non esiste un’unica sanzione disciplinare applicabile.
In quanto bisogna tener conto se si tratta di un ritardo ingiustificato isolato ovvero di più ritardi ingiustificati reiterati.
Le sanzioni disciplinari, individuate dai contratti collettivi, sono graduate a seconda della gravità della condotta da punire e possono essere applicate solo se è stata seguita la procedura, ex art. 7 legge 300/70 c.d. Statuto dei lavoratori, per l’irrogazione prevista dalla normativa ovvero:
- pubblicazione del codice disciplinare;
- contestazione scritta;
- termine a difesa;
- facoltà di assistenza;
- notifica della sanzione.
Le sanzioni applicabili vanno dalla più lieve alle più grave e sono così distinte:
– il rimprovero verbale:
– l’ammonizione,
– la multa (che non può mai superare le 4 ore di retribuzione);
– la sospensione (che non può superare i 10 giorni lavorativi);
– il licenziamento disciplinare
Se il datore di lavoro vuole sanzionare il dipendente per il ritardo deve, in primo luogo, scegliere tra le sanzioni applicabili basandosi su quanto disposto dal contratto collettivo applicato e, eventualmente, sul codice disciplinare aziendale.
Stante ciò al fine di accertare se vi siano i presupposti per poter impugnare validamente l’irrogato licenziamento bisogna tener conto del rispetto di tutte le condizioni:
- disposizioni previste dal CCNL applicato per il numero effettivi di ritardi effettuati e contestati dal datore di lavoro;
- applicazione della sanzione del licenziamento al termine del corretto iter previsto per la contestazione dell’addebito;
- verificare se la condotta punita con il licenziamento per giusta causa rientra, secondo il CCNL applicato, in quelle condizioni specifiche per cui non sia da concedersi il c.d. termine di preavviso.