Unione civile di rifugiati richiedenti asilo in Italia: come funziona?
Nel caso in cui il Paese di origine dei cittadini che intendano contrarre una unione civile in Italia non conceda il nulla osta per motivi discriminatori, ovvero la concessione del nulla osta non sia possibile per questioni di sicurezza e/o incolumità fisica, psichica o rischio per la libertà personale, il richiedente l'unione civile può dichiarare il proprio stato di "libero vincoli" (noto una volta come celibato per gli uomini e nubilato per le donne) mediante una autocertificazione.
Le autorità che ricevereanno l'autocertificazione (Prefettura e Questura) svolgeranno autonomamente le necessarie verifiche e, terminate, omologheranno la certificazione resa dalla parte interessata.
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Il decreto legislativo n. 7 del 2017, dispone infatti come: “Ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia“.
L'autocertificazione con la quale si dichiara il proprio stato di "libero vincoli" può effettuarsi anche nel momento stesso in cui si faccia richiesta di Unione Civile al Comune.