Revisioni delle condizioni di separazione: si può?

Buongiorno, a seguito separazione consensuale omologata il ../10/..., con affido congiunto del figlio, intendo chiedere il divorzio e ridiscutere i termini economici che prevedono: - un mantenimento per il figlio di € 600,00 più l'80% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso - un mantenimento per la ex moglie di € 350,00 Con "il senno di poi" ammetto che lo stato d'animo del periodo della separazione mi ha portato ad accettare questi importi ma, oggi, questa situazione è divenuta economicamente insostenibile portandomi alla decisione del divorzio con la ridiscussione degli importi. Dopo il versamento effettuato lo scorso ... Giugno, ho comunicato alla mia ex moglie che, in attesa del divorzio, non essendo in grado continuare a versare tali importi, li avrei decurtati della somma a sua favore (€ 350,00), cosa che ho fatto già dal versamento di Luglio. Desidero sapere quali conseguenze potrebbe avere questa mia decisione in fase di divorzio e come procedere per avviare la causa di divorzio. grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (20/11/2017)
lawyer
Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:
Le condizioni di separazione (in particolare assegno di mantenimento della prole e assegno di mantenimento del coniuge) sono assunte tenendo conto di una situazione di fatto/economica propria del periodo del procedimento. Se i presupposti di fatto dell’epoca, ovvero la capacità economica del coniuge pagante, mutano nel corso del tempo, è prevista ed è del tutto legittima la possibilità di modificare tali condizioni. Peraltro tale iniziativa può essere oggetto di un procedimento intermedio e distinto rispetto alla separazione ed al divorzio, che consiste proprio nel ricorso per modifica delle condizioni di separazione. Ciò considerato, proprio in ragione della situazione che Lei descrive come attualmente insostenibile, una richiesta di riduzione è fondata e degna di ricorso in Tribunale. È inoltre opportuno precisare che, recependo un orientamento già in atti nel Tribunale di Milano, la nostra giurisprudenza1 sta pian piano eliminando l’assegno di mantenimento per il coniuge che abbia una capacità lavorativa ovvero una autosufficienza economica. Concretamente e nel caso di specie, qualora la moglie avesse una occupazione lavorativa ovvero fosse in grado di conseguirla, non avrebbe – probabilmente - più diritto all’assegno di mantenimento. Quest’ultimo rimane efficace solo in ipotesi in cui il coniuge meno facoltoso non possa lavorare per “ragioni oggettive”. Valutate le Sue difficoltà economiche a rispettare gli impegni assunti e valutato come l’assegno di mantenimento debba essere erogato solo a chi - “per ragioni oggettive”- non possa conseguire un reddito, condividiamo quindi l’iniziativa di chiederne la riduzione o l’eliminazione tout court. *** Al fine di gestire in maniera tempestiva le scadenze del mese prossimo, è valida l’ipotesi di procedere all'istante con il divorzio (o con il ricorso per modifica delle condizioni di separazione), chiedendo da subito l’autorizzazione a ridurre l’assegno. Il procedimento di divorzio può essere consensuale, ove i coniugi siano d’accordo sul divorziare e sulle relative condizioni (mantenimento, collocazione dei figli, mantenimento e frequentazione dei figli, tra le altre); ciò comporta un confronto a tavolino, teso a trovare una intesa su tutti gli aspetti che disciplineranno il regime divorzile. Il divorzio consensuale può svolgersi anche mediante la negoziazione assistita, ovvero una procedura che non prevede nemmeno una udienza in Tribunale e seguita dai rispettivi Legali. L’altra opzione consiste nel ricorso per divorzio giudiziale: in tal caso, un coniuge introduce un ricorso di parte, attivando un vero e proprio processo e sarà il Tribunale (e non più i coniugi in forza di un accordo raggiunto) a stabilire le condizioni di divorzio, valutate le reciproche istanze e posizioni. I documenti necessari per avviare la procedura di divorzio, sono: atto integrale di matrimonio; stato di famiglia; certificato di residenza; copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o verbale autentico di omologa della separazione consensuale, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. *** Segnaliamo, d’altra parte aderendo a quanto emerge dalle Sue intenzioni, che è invece inderogabile, senza autorizzazione di Legge, il mantenimento stabilito per la prole.
CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda