Figlia minore affidata alla madre. Da quale età può dormire anche presso il padre?

Salve, ho una bimba di 18 mesi e mi sono lasciata con il padre (non eravamo sposati) quando la bimba aveva 3 mesi. Vorrei sapere a che età un giudice può dare il consenso al pernottamento con il papà? Può così piccola ? Lui ora vede la bambina ma non con il pernotto ma già So che per farmi un dispetto ora lo richiederà.
Famiglia (28/11/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'età del minore incide sulla determinazione del pernotto presso l'abitazione del padre.

Per motivi strettamente naturali e fisiologici l'orientamento dei nostri Tribunali tende ad escludere il pernotto del minore con il padre prima del compimento del secondo/terzo anno di età.

Sul punto incide naturalmente il principio di gradualità nella costruzione del rapporto con il padre: è inimmaginabile come una bambina che ha "conosciuto" il padre nei soli primi 3 mesi di vita (almeno con quotidianità) sia coinvolta nel pernotto senza un percorso graduale di frequentazione anche pomeridiana.

Consideri tuttavia che sul punto non esiste una norma astratta e generica che possa dirimere a priori una simile controversia.

I principi che debbono essere rispettati nella fattispecie sono due: a. la bigenitorialità; b. il primario interesse del bambino.

Il punto a. prevede come entrambi i genitori abbiano il diritto/dovere di vivere la quotidianità con il figlio, anche a prescindere (in astratto) dall'età; il punto b. precisa come sia necessaria una valutazione caso per caso.

Ad esempio, se un minore di 18 mesi di vita ha sempre dormito solo con e presso la madre, sarà certamente da escludere che all'alba dei 24 mesi sia accordato il pernotto al padre.

Naturalmente il caso deve essere esaminato nei suoi dettagli, valutando l'attitudine genitoriale dei due genitori sino ad oggi; tuttavia ritenere che il padre voglia condividere un momento della propria giornata con un figlio piccolo, con l'impegno e le responsabilità che comporta, riteniamo - in via astratta e non nel caso particolare - che non possa avere i connotati di un dispetto alla madre.

Il suggerimento, onde evitare conflitti che possano assumere una deriva di tempistiche deleteria, specie per la minore, è di gestire la vicenda con l'ausilio di un legale e/o mediante il percorso di medaizone familiare, presso professsionisti qualificati per gestire il confronto su questo tema delicato. 

Senza dubbio, in conclusione, è cambiato radicalmente l'orientamento prevalente che emergeva fino al 2012 circa, che affermava come fino ai 4 anni il minore non potesse dormire presso il padre: oggi tale valutazione è superata e, oltre ad abbassare la soglia di età ai due anni, afferma anche l'insieme dei principi sopra indicati, al fine di valutare caso per caso.

 

Avvocato Fabrizio Tronca

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