Quando è legittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova?
Assunto il 16 dicembre 2019 con tre mesi di prova, non terminati per via covid19. Al momento dell'apertura delle attività potrebbero lasciarmi a casa? O possono farmi finire i giorni mancanti di prova e poi valutare se lasciarmi a casa?
La ratio del periodo di prova è proprio quella di dare la possibilità al datore di lavoro, da una parte, di vagliare le capacità e le attitudini del lavoratore, e al lavoratore, dall'altra parte, di valutare a sua volta l'ambiente di lavoro e le proprie inclinazioni.
Pertanto, se tra il 16 dicembre 2019 fino alla sospensione dell'attività lavorativa dovuta al Covid-19, Lei ha avuto modo di svolgere le Sue mansioni in un tempo congruo e sufficiente, per poter far avere al datore di lavoro un idea delle Sue capacità, non è esclusa la possibilità che il rapporto di lavoro si possa interrompere, così come non è esclusa la possibilità che il datore di lavoro Le consenta di procedere con la prova.
Qualora, invece, il periodo sia stato talmente breve, da non poter essere considerato utile ai fini di un corretto svolgimento del periodo di prova e il datore di lavoro decidesse di licenziarLa per mancato superamento della prova, è evidente che tale decisione potrebbe essere oggetto di contestazione e impugnazione da parte del lavoratore.
Avvocato Egidio Rossi