Imputazione delle spese di rifacimento di parti comuni?

Buongiorno. Ho una vecchia casa ereditata dalla ns defunta mamma. La casa è stata lasciata abbandonata ora stiamo cercando di darla via.  I confinanti stanno rimettendo a posto la loro casa, durante i lavori hanno riscontrato problemi al tetto che è anche nostro e alle fondamenta. Logico, hanno bloccato i lavori contattandoci e hanno chiesto di partecipare alle spese del tetto e delle fondamenta. Io non ho possibilità di partecipare a queste spese anche perché non riesco a venderla ecc.ecc. se mi rifiuto cosa vado incontro.??? Grazie di una vs risposta...

Immobili (02/07/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che, a norma dell’art. 1117 del nostro codice civile, il tetto è da considerare una parte dell'edificio in comune tra tutti i proprietari degli appartamenti da questo “ricoperti”.  

Prevede infatti testualmente la norma in esame che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.

Lo stesso vale dunque altresì per le fondamenta, anch’esse espressamente menzionate in tale articolo.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese per il rifacimento del tetto (e delle fondamenta), esse devono essere suddivise ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile, a norma del quale le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Lei sarà dunque tenuto a partecipare alle spese, così come richiesto dai vicini; in caso non lo faccia, costoro potranno sostenere integralmente il costo delle opere e poi rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza che La condanni a rimborsare loro gli importi di Sua competenza.

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