Il diritto al part-time post-partum.
L’art. 90 del Ccnl Commercio rubricato “Part-time post maternità” prevede che:
<< Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.>>.
Potrebbe essere che nel suo caso l’azienda abbia già raggiunto i limiti massimi di concessione del part-time previsti dal Ccnl Commercio, ma potrebbe provare a reiterare la sua richiesta evidenziando quanto previsto dalla suddetta norma del Ccnl Commercio.
In alternativa, se il suo bambino deve ancora compiere un anno, potrebbe cercare di ridurre il suo orario di lavoro richiedendo i permessi per l’allattamento.