Coronavirus e pagamento del mutuo. Cura Italia: possibile sospendere il pagamento delle rate?

Non riesco a pagare il muto: non sto più lavorando a causa del coronavirus. La mia banca mi dice che devo pagare assolutamente pagare, perché non posso usufruire del decreto per bloccarlo il prossimo mese. Cosa posso fare?

Immobili (26/03/2020)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Innanzitutto il Decreto Legge n. 9 del 2.03.2020 ha previsto la possibilità di presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo per coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell'emergenza da CoVid19.

Sottolineiamo che la sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.

Inoltre con il nuovo Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) è ora possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi - i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

L’altra novità, oltre all’estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Per quanto concerne la richiesta di sospensione del mutuo, precisiamo che la domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale CONSAP SpA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

Il provvedimento, si legge ancora nel testo, verrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che quanto Le è stato riferito dalla Banca BNL sia privo di fondamento; Le consigliamo pertanto di presentare immediatamente la domanda ufficiale di sospensione del mutuo, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale CONSAP SpA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni.

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