E' morto il mio debitore: come posso recuperare il credito?
Un mio debitore è morto senza lasciare testamento ed eredi, io vanto un credito per €320.000,00 e avevo iscritto ipoteca sull'unico immobile di sua proprietà, box di 60 mq. Quali sono gli adempimenti che devo effettuare ora per avere la proprietà del bene o recuperare il suo valore? Resto in attesa di Vostre comunicazioni
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di un soggetto defunto ha efficacia contro gli eredi (legittimi, in assenza di testamento), ma deve essere notificato a costoro entro un anno dalla morte.
La notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente (quando non si conoscono i nominativi), nell'ultimo domicilio del defunto. E' dovere dei soggetti interessati verificare l'arrivo della comunicazione, presidiando la casella postale del domicilio.
Nel caso di specie, abbiamo compreso che Lei ha iscritto ipoteca sull'unico bene di proprietà del defunto ma non sappiamo se Lei abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di costui o meno.
A tal proposito precisiamo che l’ipoteca non è un atto di esecuzione forzata e di espropriazione dell’immobile, ma soltanto una garanzia: ciò significa che essa dà diritto al creditore che ne è titolare di soddisfarsi in via privilegiata sul ricavato derivante dall’eventuale vendita all’asta dell’immobile.
L’ipoteca iscritta, dunque, Le attribuisce il diritto di soddisfarsi sul bene oggetto dell’ipoteca con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori.
Per poter soddisfare il Suo credito, dovrà dunque procedere all'espropriazione del bene ipotecato; a tal fine è necessario depositare un atto di pignoramento immobiliare.
Più precisamente, una volta che sia trascorso inutilmente il periodo previsto dal precetto notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute, il creditore, individuato il bene immobile da aggredire per soddisfare le proprie pretese (il box, nel caso di specie), procede con la notifica al debitore (agli eredi di costui) e la successiva trascrizione dell'atto di pignoramento. Una volta decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, il creditore procedente può fare istanza di vendita dell'immobile pignorato.
Successivamente il ricavato dalla vendita viene distribuito tra i creditori a norma degli articoli 2777 e seguenti del codice civile, con precedenza dei creditori privilegiati ed ipotecari (Lei nel caso di specie).
Le considerazioni sopracitate valgono per l'ipotesi in cui Lei abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del defunto; se invece ne è sprovvisto, dovrà ottenerlo nei confronti degli eredi di costui, che - allo stato - non sono stati individuati e pertanto la procedura dovrà essere avviata collettivamente e impersonalmente nei confronti degli "eredi di".
Avvocato Marta Caldedorni