Mantenimento di figli non propri: possibile?

Buongiorno, avrei bisogno di un’info. se possibile. Io convivo, ma non sono sposata con il mio compagno, il quale da una precedente convivenza ha avuto una figlia. Purtroppo ora è disoccupato e non percepisce alcun reddito, ma deve versare il mantenimento mensile più tutte le spese ordinarie/straordinarie della figlia. In comune siamo sullo stesso stato di famiglia. Io avrei bisogno di sapere se io essendo la convivente e avendo un lavoro, sono in qualche modo obbligata dalla legge, a sostituire il mio compagno al versamento del mantenimento della figlia ancora minorenne, maggiorenne l'anno prossimo, come comunque sto facendo per aiutarlo, aggiungo anche che, la ex compagnia tenta anche di farsi dare alcuni arretrati accumulati nel corso degli anni, non avendo più lavorato. Chiedo anche se, avendo lui ancora i genitori, economicamente benestanti, può valersi su di loro, in quanto io economicamente non riesco più a farcela. Ringrazio
Unioni civili e Convivenza (14/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le obbligazioni verso la prole impegnano esclusivamente i genitori (che hanno il dovere, rispetto alle relative possibilità, di mantenere, educare ed istruire i figli) e gli ascendenti.

Nel caso di specie, ove i genitori, per motivi di lavoro o per difficoltà economiche contingenti non riuscissero a garantire serenamente le esigenze della figlia, potranno richiedere un sostegno ai genitori (nonni della ragazza).

Per quanto esposto, venendo al Suo quesito, Lei non è e non può essere obbligata - ad alcun titolo - per il pagamento degli alimenti e/o del mantenimento a beneficio della figlia del Suo compagno.

Segnalo per scrupolo che, avendo perso l'occupazione lavorativa, sarebbe opportuno che il Suo compagno richiedesse al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione in relazione al mantenimento della figlia. 

Se tutt'ora il padre è vincolato per un determinato importo e non lo versa (anche se per concrete ragioni) è esposto a conseguenze non solo civili, ma anche  penali.

Un provvedimento del Giudice, invece, che autorizzi a diminuire e/o a sospendere il mantenimento, metterebbe al riparo il padre da qualsivoglia azione giudiziale.

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Ancora con riferimento ai genitori del Suo compagno, il nostro Ordinamento prevede un obbligo di solidarietà degli ascendenti anche verso i figli maggiorenni, non autonomi economicamente. Tale impegno, tuttavia, deve essere anche commisurato all'età del figlio beneficiario, alle possibilità dei genitori e possibilmnete contenuto nel tempo.

 

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