Mantenimento di figli non propri: possibile?
Le obbligazioni verso la prole impegnano esclusivamente i genitori (che hanno il dovere, rispetto alle relative possibilità, di mantenere, educare ed istruire i figli) e gli ascendenti.
Nel caso di specie, ove i genitori, per motivi di lavoro o per difficoltà economiche contingenti non riuscissero a garantire serenamente le esigenze della figlia, potranno richiedere un sostegno ai genitori (nonni della ragazza).
Per quanto esposto, venendo al Suo quesito, Lei non è e non può essere obbligata - ad alcun titolo - per il pagamento degli alimenti e/o del mantenimento a beneficio della figlia del Suo compagno.
Segnalo per scrupolo che, avendo perso l'occupazione lavorativa, sarebbe opportuno che il Suo compagno richiedesse al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione in relazione al mantenimento della figlia.
Se tutt'ora il padre è vincolato per un determinato importo e non lo versa (anche se per concrete ragioni) è esposto a conseguenze non solo civili, ma anche penali.
Un provvedimento del Giudice, invece, che autorizzi a diminuire e/o a sospendere il mantenimento, metterebbe al riparo il padre da qualsivoglia azione giudiziale.
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Ancora con riferimento ai genitori del Suo compagno, il nostro Ordinamento prevede un obbligo di solidarietà degli ascendenti anche verso i figli maggiorenni, non autonomi economicamente. Tale impegno, tuttavia, deve essere anche commisurato all'età del figlio beneficiario, alle possibilità dei genitori e possibilmnete contenuto nel tempo.