Accordo per mantenimento dei figli: servono forme particolari?
Il nostro Ordinamento non prevede una specifica formalità, per attestare l'impegno al mantenimento di un genitore verso la prole.
Tale obbligazione prende infatti le mosse dal precetto normativo dell'art.147 Cod. Civ. (cfr., "Il matrimonio <nds, l'essere genitori> impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni"): si tratta pertanto di un dovere in re ipsa, sorto per il solo fatto di ricoprire la veste genitoriale.
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Qualora l'esigenza di documentare l'espressione di tale obbligazione sorga al fine di motivare le causali di pagamento, può essere un buono strumento una scrittura privata tra i genitori, che disciplini termini e condizioni del pagamento.
Occorrerà quindi formare un documento scritto, nel quale siano indicate le somme che verserà il genitore obbligato, la causale (mantenimento dei figli), i termini ovvero le date di corresponsione del denaro e naturalmente la data e la sottoscrizione delle Parti a corredo necessario dello scritto.
Inoltre, per ogni pagamento, che immaginiamo mediante bonifico, si indicherà la relativa causale (rata mantenimento ordinario o, nel caso, straordinario, figli minori).
Segnaliamo che la scrittura privata è a tutti gli effetti un titolo che obbliga le Parti sottoscriventi alle condizioni ed ai termini riportati; ciò comporta che, in caso di violazione dei patti assunti, tale titolo possa essere azionato giudizialmente (decreto ingiuntivo, precetto ed eventuale fase esecutiva <vd., pignoramento>).
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Ove si volesse dare una forma più solenne al patto, occorrerà, come correttamente menziona, un ricorso congiunto dei genitori al Tribunale competente, che riporti le attuali condizioni che disciplinano i Vostri rapporti verso la prole, quindi omologato dal Giudice.