Ripartizione spese tra proprietario e inquilino

Le spese relative alla sostituzione di un tubo dell'acqua rotto e ad un galleggiante della cisterna nell'impianto condominiale spettano all'inquilino o al proprietario?
Immobili (25/01/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In riferimento al Suo quesito, La informo che per quanto attiene alla suddivisione delle spese tra proprietario ed inquilino, si fa generalmente riferimento al disposto dell’art. 9 della legge 392/78. Tale norma, riferita alle locazioni abitative, non disciplina ovviamente ogni singola spesa sostenuta, ma detta principi generali, come quello che stabilisce che le spese di ordinaria manutenzione siano da porre a carico del conduttore. Tali principi sono serviti a dottrina e giurisprudenza, per individuare, a seconda dei casi, a chi competono le spese. In linea di principio quindi le spese che attengono alla sostituzione dei componenti primari di un impianto condominiale, come ad esempio l’autoclave, sono a carico del locatore/proprietario. In virtù di quanto sopra è corretto sostenere che la sostituzione integrale di un tubo e del galleggiante dell’impianto condominiale rimangano a carico del proprietario dell’appartamento.
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