Locazione e perdita del deposito cauzionale
Anni fa ho preso in affitto una casa. Alla scadenza del contratto di locazione, su espressa indicazione del proprietario, la riconsegna dell’appartamento è avvenuta in assenza di quest’ultimo, lasciando semplicemente le chiavi in casa. Si è inoltre convenuto che dopo il rilascio dell’immobile il proprietario avrebbe restituito il deposito cauzionale. Il locatore, tuttavia, non ha provveduto in tal senso, lamentando – tramite lettera raccomandata - di aver riscontrato dei danni all’immobile. E’ possibile recuperare il deposito cauzionale?
Immobili
(19/02/2016)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
In tema di locazione, alla scadenza del contratto il proprietario dell’unità immobiliare è tenuto a restituire il deposito cauzionale versato dall’inquilino al momento della sottoscrizione dello stesso. La funzione del deposito cauzionale (di solito pari a tre mensilità del canone) è di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul conduttore, quali, tra gli altri, il pagamento del canone e il risarcimento dei danni in caso di omesso ripristino dei locali nel medesimo stato in cui sono stati consegnati. Qualora il proprietario trattenga il deposito a titolo di rimborso di danni presenti nell’abitazione, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della cauzione a copertura di specifici danni subiti, o di importi rimasti impagati, l’inquilino può esigerne la restituzione. E’ poi una regola consolidata redigere, contestualmente alla riconsegna dell’immobile, apposito verbale in cui le parti riassumono in generale lo stato dell’immobile (e quindi l’eventuale presenza di danni) e delle sue utenze alla fine della locazione stessa. Nella fattispecie in esame, il proprietario ha trattenuto la cauzione in quanto, a suo dire, avrebbe riscontrato alcuni danni nell’immobile concesso in locazione. Tali danni, però, non sono stati rilevati in alcun verbale di rilascio dell’immobile, pertanto non si può stabilire se questi debbano essere effettivamente qualificati come danni alla cosa locata o semplicemente come deterioramento derivante dall’uso della cosa stessa. Il locatore, infatti, ha inviato soltanto una lettera raccomandata in cui genericamente sostiene di aver riscontrato dei danni, senza individuare nello specifico. Inoltre quest’ultimo ha trattenuto il deposito cauzionale senza aver proposto contestuale domanda giudiziale per l’attribuzione di tale importo. Alla luce di quanto sopra, e considerato che il diritto del conduttore alla restituzione della cauzione si prescrive in dieci anni, che decorrono dalla effettiva riconsegna dell’immobile (quindi anche successivamente alla formale cessazione del rapporto di locazione), a mio parere si potrà interpellare l’Autorità giudiziaria competente al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate a titolo di deposito cauzionale nonché dei relativi interessi maturati, per i quali, però, ricordo, il diritto si prescrive in cinque anni.
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