Locazione abitativa ed esercizio della prelazione: come funziona?
Salve, avrei bisogno di chiedervi una informazione riguardante una vendita di un immobile. Io sono con mia moglie, un inquilino di una casa da appena due anni, dove il proprietario senza avvertire prima noi per la prelazione ha ceduto il mandato per la vendita della casa ad una immobiliare. All'atto del compromesso quindi della vendita posso richiedere un risarcimento visto che ero all'oscuro di tutto? Grazie.
Immobili
(26/11/2017)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
In merito al Suo quesito, Le premettiamo che il diritto di prelazione è quello che permette a un soggetto, in caso di costituzione di un negozio giuridico, di essere preferito rispetto ad altri e alle stesse condizioni. Il conduttore di un immobile non può vantare un diritto di prelazione assoluto in caso di vendita dell’immobile ma solo nella limitata ipotesi in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza, comunicandogli di voler cedere la proprietà a terzi. Il riconoscimento del diritto di prelazione non è pertanto normativamente previsto in favore del conduttore in senso assoluto, in quanto conduttore, ma solo nella suddetta limitata ipotesi. Tale diritto, per quanto qui interessa, è previsto, in particolare, dalla lettera g) dell'articolo 3 della legge numero 431 del 1998, in base al quale esso opera quando il locatore, alla prima scadenza, nega il rinnovo del contratto in quanto intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello nel quale eventualmente abiti. In tal caso, infatti, l'inquilino ha diritto a essere preferito rispetto ad altri eventuali potenziali acquirenti. Se tali circostanza ricorrono, il proprietario, prima di vendere, deve comunicare preventivamente al conduttore per iscritto la sua intenzione di vendere. La notifica di tale comunicazione deve avvenire mediante ufficiale giudiziario o anche con lettera raccomandata; in tale comunicazione deve essere indicato il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, oltre all’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Pertanto, nel Suo caso, qualora il locatore non abbia rispettato il diritto di prelazione quest’ultimo sta commettendo un illecito che può essere fonte di responsabilità e risarcimento del danno in favore dell’inquilino. In ogni caso, lei, in qualità di conduttore che non ha potuto esercitare la prelazione, ha diritto di riscattare la casa nei confronti del terzo acquirente entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla trascrizione del contratto stipulato tra il locatore e terzo. Da ultimo, Le ricordo che sono previste alcune esclusione per determinati immobili.
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