il licenziamento in prova rientra nel blocco dei licenziamenti del decreto cura italia?

Licenziato nel periodo di prova, per mancato superamento della prova il 11/03/2020. È un licenziamento legale oppure è nullo in base al decreto del 17/03/2020? 

Diritto del lavoro (01/04/2020)
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Autore:
Avvocato Denise Stefania Pensa
Diritto del lavoro, Recupero Crediti
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Risposta:

Il decreto-legge n. 18/2020 c.d. Cura Italia pubblicato per l'emergenza Covid19 ha previsto all’art. 46 il blocco delle procedure di riduzione collettiva del personale nonché di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intercorsi nel periodo che decorre dall’entrata in vigore del decreto stesso (17 marzo 2020) sino al 16 maggio 2020. Pertanto, sono esclusi dal blocco dei licenziamenti, tutti i licenziamenti individuali per g.m.o. intervenuti antecedentemente rispetto alla data del 17 marzo 2020.

Inoltre, non rientrano nel campo d’azione del citato decreto e pertanto sono escluse dal divieto, tra le altre, le seguenti ipotesi di licenziamenti:

- licenziamento per giusta causa;

- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;

- licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;

- altre ipotesi..

I licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, quindi, non rientrano nel blocco dei licenziamenti previsti dal decreto citato con la conseguenza che il recesso datoriale, in tal caso, sarà libero.

Qualora ricorrano i presupposti contributivi e di lavoro, può comunque avvalersi della Naspi.

Avvocato Denise Stefania Pensa

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