Lettera di richiamo: si può impugnare?
Con riferimento alle contestazioni disciplinari la legge impone che in caso di inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro debba necessariamente attivare l’obbligatorio procedimento disciplinare.
Più precisamente il datore di lavoro, in forma scritta, dovrà comunicare al lavoratore l’inadempimento contestato ed invitarlo a dare le proprie giustificazioni nel termine di almeno cinque giorni. Solo trascorso tale lasso di tempo e solo ritenute le giustificazioni insufficienti il datore di lavoro potrà emettere la sanzione ritenuta congrua.
I contratti collettivi elencano alcune delle ipotesi e dei fatti ritenuti tali da costituire un inadempimento del lavoratore, con le relative sanzioni applicabili, pertanto al fine di verificare la correttezza delle sanzioni a Lei applicate bisognerebbe verificare le ipotesi previste nel CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro.
Le consiglio quindi di rispondere sempre alle contestazioni a Lei mosse e, nel caso in cui dovesse ritenere ingiustificata o incongrua la sanzione a Lei applicata, di rivolgersi ad un legale per l’eventuale impugnativa.
Pertanto, nel caso in cui effettivamente vi siano gli estremi per contestarLe un inadempimento non vi è modo di impedire al datore di lavoro di mandarLe lettere di richiamo. Invece, qualora siano ingiustificate può, con l’ausilio di un legale, contestare per iscritto il comportamento datoriale.
Con riferimento invece al fatto che, nonostante abbia un inquadramento più basso, esegue di fatto mansioni rientranti nella qualifica di responsabile ossia appartenenti ad un inquadramento superiore segnalo che qualora al lavoratore vengano assegnate mansioni rientranti in un livello superiore rispetto al suo per almeno sei mesi consecutivi questi ha diritto a vedersi riconoscere l'inquadramento superiore a titolo definitivo.
Pertanto, soddisfando l’onere della prova a Suo carico, potrebbe agire per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e le conseguenti differenze retributive.
Cordiali saluti.
Avvocato Denise Stefania Pensa