Contratto a tempo determinato. Possono licenziarmi prima della scadenza?
La situazione da lei descritta, presenta vari profili problematici.
- La forma contrattuale. Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto, deve essere firmato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro in data antecedente l’inizio della prestazione di lavoro e una copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi;
- Il termine di scadenza- L’interruzione del rapporto da parte del datore di lavoro prima della scadenza, senza una giusta causa,comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alla retribuzione fino alla scadenza pattuita (nel suo caso, fino al 20 dicembre);
- Il diritto alle retribuzioni e alle indennità- il contratto a tempo determinato comporta il diritto il pagamento della retribuzione e delle indennità tipiche del lavoro subordinato.
Nel suo caso, pertanto, ha diritto al pagamento della retribuzione dall’inizio della prestazione e fino all’interruzione del rapporto, all’indennità per lavoro straordinario se ha svolto la prestazione oltre all’orario ordinario che di norma è di 40 ore/settimana per un contratto full-time, alla 13^ e al TFR proporzionati alla durata del contratto nonché ad eventuali altre indennità previste dal CCNL applicabile se menzionato nel contratto di lavoro individuale.
- I comportanti vessatori – prescindono dalla tipologia del contratto e possono integrare un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore e, se di significativa rilevanza o, in altri termini, se prolungati nel tempo e/o determinanti l’insorgenza di una patologia, possono comportare il diritto ad un risarcimento.
E’ possibile aggiungere che, se sussistesse una causa di invalidità del contratto a termine, il rapporto sarebbe da considerare a tempo indeterminato e l’interruzione del rapporto comporterebbe la più grave ipotesi di licenziamento, sanzionato in base alle dimensioni del datore di lavoro (più o meno di 15 dipendenti) e in base alla gravità del vizio.
E’ molto importante considerare che, se in mancanza della copia del contratto di lavoro, la prova dell’aver prestato attività lavorativa, comprese le mansioni svolte e l’orario, è a carico del lavoratore.
Analogamente, è a carico del lavoratore la prova delle condotte aggressive della responsabile, condotte che, se provate, comportano la responsabilità del datore di lavoro che sarà gravato dell’eventuale risarcimento del danno.
Non da ultimo, è bene sottolineare che è essenziale che formalizzi - prima possibilee con una raccomandata a/r- che il rapporto è stato interrotto contro la sua volontà e che pertanto, impugna il recesso del datore di lavoro ed è disponibile a riprendere la prestazione di lavoro.
Riguardo all’assistenza legale e alle zioni da intraprendere, la questione presenta una complessità di elementi che vanno verificati in base alla documentazione in suo possesso, alla possibilità di testimonianze in suo favore e ad una valutazione medica che accerti il suo stato di salute e il nesso con gli episodi da lei indicati.
Avv. Antonella Martufi