Ristrutturazione immobile e vizi

Abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione nel nostro appartamento ma i lavori non sono stati eseguiti come dovevano.dislivelli tra una piastrella e l altra, colore fughe sbagliate e disuguali, zoccolini che si staccano,piastrelle rotte e altro ancora.ci hanno costretto a pagare tutto ma noi vorremmo un risarcimento.è possibile?
Immobili (23/08/2016)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La fattispecie che ci sottopone prevede l’esame del contratto di appalto di opere, ovvero quel rapporto mediante il quale il committente incarica l’appaltatore di svolgere dei lavori dietro corrispettivo di un prezzo. L’appaltatore è obbligato, da contratto e dalla Legge, a svolgere le opere in conformità con quanto contrattualmente concordato e secondo la qualità prevista, cioè senza vizi che le inficino. Nella fattispecie che trattiamo, si realizza un grave inadempimento contrattuale da parte dell’impresa che ha svolto i lavori presso il Suo immobile. Per quanto Lei ci ha esposto, emerge che le opere risultino sia difformi rispetto a quanto previsto (es. colore piastrelle), sia viziate nell’esecuzione e nella qualità (es: piastrelle rotte, zoccolini non fissati). Siamo pertanto in presenza di inadempimento sia per difformità, che per vizi. Ci soccorre quindi l’art. 1667 del Codice Civile, in forza del quale l’appaltatore deve la garanzia in due casi (Garanzia non dovuta se il committente, nonostante i vizi fossero da lui conosciuti o conoscibili, ha accettato l'opera e le difformità). 1. per le difformità rispetto al progetto originale, garanzia che sussiste 2. indipendentemente dal fatto che l'opera sia ben eseguita o immune da vizi; per i vizi dell'opera (ovvero opera eseguita conformemente al progetto, ma viziata nella qualità e/o nell’idoneità all’uso). Verificatesi le due ipotesi (difformità e/o vizi), vi sono due soluzioni ex art. 1668 del Codice Civile, secondo le quali il committente può a. richiedere che i vizi vengano eliminati a spese dello stesso appaltatore b. chiedere la riduzione del prezzo pagato. V’è una terza via, ovvero l'azione di risoluzione del contratto, che trova il suo necessario fondamento nel fatto che le difformità e/o i vizi dell’opera siano tali da “ renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”. Tale terza via comporta che il contratto sia risolto, con contestuale richiesta di restituzione delle somme versate e, nel caso, di risarcimento del danno. In particolare, sarebbe necessario valutare se esiste una copia formale del contratto di appalto, esaminarla, verificare documentazione fotografica e, quanto prima, mettere in mora l’appaltatore.
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