Violazione di mandato di vendita immobile: conseguenze?
Premesso che sarebbe opportuno leggere attentamente il contratto di mandato sottoscritto tra Lei e l’agenzia immobiliare, in via generale possiamo comunque affermare che, se nel suddetto contratto è stata pattuita l’ irrevocabilità del mandato, il mandante (in questo caso Lei), ai sensi dell’art. 1723 del nostro codice civile, non può revocare il mandato conferito, salvo ricorra una giusta causa.
Ora, considerato che l’ irrevocabilità pone un limite al diritto potestativo del mandante, per essere efficace questa dev'essere espressamente prevista per iscritto nel contratto.
Pertanto, se l’irrevocabilità risulta espressamente nel contratto di mandato, il mandante, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 c.c., è tenuto a risarcire i danni occorsi al mandatario (nella fattispecie all’agenzia immobiliare), salvo ricorra una giusta causa di revoca.
Alla luce di quanto sopra esposto, venendo al quesito sottoposto alla nostra attenzione, riteniamo che, qualora Lei revochi il mandato all’agenzia immobiliare, asserendo di non essere più interessato all’immobile in questione, e poi, invece, ponga in essere tutta una serie di condotte tese a confermare il suo interessamento per l’immobile (come ad esempio visitare l'immobile), l’agenzia avrà facoltà di richiederLe i propri compensi, siccome previsti nel contratto di mandato irrevocabile da Lei sottoscritto.