opere abusive. Sanatoria?

Salve, desidero cortesemente un chiarimento: Nella stipula dell'atto anno 2003 non e' stato compreso il terzo piano perché abusivo ma realizzato prima del 01/09/1967. La licenza comunale principale risale al 1957, la seconda licenza dichiarata nella scrittura privata e datata ..., mi e' stato riferito, trattasi della chiusura di una finestra a piano terra di cui nessuno ritiene possa esistere in quanto nel .... mio padre dopo una lunga malattia nello stesso anno venne a mancare. La legge 47/85 art. 40 la cosiddetta legge Ponti consentiva la commercializzazione delle opere abusive purché realizzate prima del 01/09/1967 . - Poteva il notaio non dichiarare la licenza datata ...? - Il notaio poteva consigliare la sanatoria e poi stipulare l'atto ? - Il possessore e' tenuto a pagare l'imposta IMU e poi usucapire ? - In mancanza della licenza del .... l'atto può essere annullato ? La ringrazio anticipatamente cordiali saluti 

Immobili (23/10/2019)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Non entriamo nel merito degli atti posti in essere dal notaio, ma riteniamo che ogni formalizzazione sia stata compiuta nel rispetto delle normative in essere, tenuto conto degli elementi necessari per l'ottenimento della licenza edilizia, con riferimento alle disposizioni comunali.

In ogni caso l'articolo della legge cui Ella fa riferimento ( art.40 conbinato con l'art.31) riguarda la mancata presentazione dell'istanza di sanatoria per opere realizzate in totale difformità od in assenza di licenza o concessione.

Vengono cioè presi in considerazione gli atti traslativi dei diritti reali sugli immobili e non gli atti che hanno efficacia obbligatoria.

Dopo il preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi.

Per quanto riguarda il pagamento dell'IMU questo compete a chiunque possieda beni immobili nel territorio del comune, eccettuata la prima casa.Per realizzare poi l'usucapione dovranno decorrere 20 anni dal giorno dell'atto di interversione del possesso.

 

Avvocato Guido Vecellio

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