donazione immobile con bonus. è possibile ottenere il bonus per un acquisto successivo?
I miei genitori hanno fatto a me e mio fratello donazione di nuda proprietà con loro usufrutto. Posso adesso acquistare con tassazione per prima casa?Cito parte dell'atto notarile:La parte donataria,con riferimento alla prima donazione per le sole imposte ipotecarie e catastali,dichiara di volersi avvalere delle agevolaz.previste dalla legge n.342/2000(collegato alla finanziaria)e,pertanto,dichiara di essere residente nel comune in cui si troval'immobile oggetto donato e d non essere titolare esclusiva:di diritti di proprietà,usufrutto,uso,abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile donato e neppure per quote su tutto il territorio nazionale,di diritti di proprietà,usufrutto,uso,abitazione e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni di cui alla normativa sulla prima casa,quindi di non aver usufruito di agevolaz.disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lett c) della Tariffa parte 1a di cui al DPR 26/4/1986 nota II-bis
Eredità e Successioni
(22/05/2021)
Avvocato Guido Vecellio
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Risposta:
L' Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Bonus prima casa spetta anche in caso di nuovo acquisto a titolo gratuito.
Inoltre ha definitivamente chiarito che l'ottenimento di una casa in donazione con il bonus non impedisce l'acquisto di un'altra abitazione con la stessa agevolazione fiscale.
Quindi, per rispondere alla Sua domanda, se si riceve in donazione un bene con agevolazione prima casa e si vuole effettuare un successivo acquisto di altra casa, è possibile ottenere il bonus una seconda volta.
Nel caso inverso, cioè quando la donazione è successiva all'acquisto di un immobile con bonus, non si può ottenere alcuna agevolazione fiscale, salvo vendere l'immobile posseduto entro 1 anno dalla donazione.
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