I figli minori sono collocati presso la mia residenza. Posso trasferirmi?

Buongiorno. Ho due figli (7 e 2 anni) avuti da due relazioni diverse per i quali tramite ricorso, ho ottenuto mantenimento e regolamentazione modalità di visita. Attualmente sono fidanzata, in attesa del terzo figlio dal mio attuale compagno dal quale vorrei trasferirmi causa gravidanza a rischio ho bisogno di aiuto che restando qui, non avrei( la mia famiglia abita a 1.000km di distanza). Il padre del primogenito è sempre fuori per via del lavoro mentre del secondo ho ricevuto minacce che mi fanno stare davvero male e intendo denunciare. Mi trasferirei a 1...km di distanza e non ho intenzione di allontanare i bambini dai padri. Ci sono gli estremi per chiedere al giudice un trasferimento? Sapendo che dai padri non avrò MAI il consenso. Per conto trasferendomi potrei avere l'aiuto da parte del mio compagno e supporto della sua famiglia in tutto e per tutto. Qui mi ritrovo da sola a crescere due bambini.

Famiglia (30/05/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La vicenda che ci sottopone merita di segnalare quale sia il focus della stessa, che sarà anche oggetto dell'eventuale accertamento e giudizio del Tribunale,

Nella fattispecie, che prevede l'ipotesi del trasferimento dei minori collocati presso la madre in un'altra città, sarà da valutare pincipalmente il primario interesse del minore.

Il secondo elemento da valutare, connesso con il primo, sarà l'eventuale lesione e/o possibile conservazione del diritto dei rispettivi padri al rapporto genitoriale con i minori, nella sua declinazione della frequentazione, dello stesso mantenimento e della conservazione ed alimentazione, conseguenti, dei rapporti affettivi.

*****

È senz'altro possibile e lecito domandare al Tribunale la modifica delle attuali condizioni, richiedendo il trasferimento in altra città e ancor più ben argomentando le ragioni (tutela della persona, bisogno di assistenza e, per l'effetto, anche - si suppone - maggiore serenità e stabilità per la prole).

In tale contesto il Tribunale dovrà, tuttavia, soppesare due aspetti: il nuovo contesto nel quale si collocheranno i minori, previa quindi verifica della garanzia di stabilità, possibilità di crescita armoniosa e serena, possiblità di sviluppare relazioni familiari e sociali e, per converso, come il trasferimento non leda gli interessi attuali dei piccoli.

Quanto all'ultimo punto, infatti, è da verificare se il trasferimento non recida in maniera traumatica (specie per il minore di anni 7) relazioni sociali già intessute (relazione con i maestri di scuola, relazioni scolastiche con i compagni, amicizie, eventuale routine [vd. sport, corsi etc.]) e relazioni familiari.

Se il bilanciamento dei due aspetti rivelerà l'assenza di un pregiudizio per i minori, il trasferimento non è da escludersi.

Quanto alle relazioni familiari, rientrano naturalmente i rapporti con i padri. Non sussiste, infatti, solo il diritto del padre a frequentare il figlio, ma il diritto soprattutto di quest'ultimo a beneficiare della presenza costante (se possibile) del padre, per arricchirsi affettivamente e formarsi come persona.

Anche in tal caso, considerati i ritmi di frequentazione attuale (quindi l'attitudine piuttosto assente dei due papò) e la possibilità di conservare - anche in caso di trasferimento - la relazione figli/padri, potrebbe non escludersi la possibilità del trasferimento.

Avvocato Fabrizio Tronca 

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