TUTELA DEL FIGLIO DISABILE DOPO LA MORTE DEI GENITORI. LA LEGGE DEL DOPO DI NOI
Buongiorno , ho due case ed un terreno ( di cui una prima casa per me) mentre mia moglie ha una casa (prima casa per lei) . Abbiamo due figli di cui una disabile al 100 % e della quale io sono il tutore. Abbiamo 82 anni sia che mia moglie . Come possiamo tutelare nostra figlia inabile e interdetta per il futuro una volta che non ci saremo più?
Quando Lei e Sua moglie non sarete più in vita, i vostri beni (anche in assenza di testamento) saranno ereditati dalle Vostre figlie e tra loro divisi in parti uguali. Con il testamento, inoltre, potrete nominare un tutore per vostra figlia, scegliendolo tra le persone di Vostra fiducia.
Inoltre, la legge 112/2016, c.d. "legge del dopo di noi" ha introdotto alcuni strumenti finalizzati proprio alla tutela dei figli affetti da disabilità grave, in modo che i genitori possano provvedere alla loro sopravvivenza economica anche quando non ci saranno più.
Ad esempio, la “legge del dopo di noi” consente la costituzione di fondi speciali, nei quali far confluire dei beni (generalmente immobili) da assoggettare a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
In altri termini, potreste decide di costituire un fondo, nel quale includere uno o più beni immobili, vincolandoli ad un determinato uso e destinazione (assicurare la sopravvivenza economica di Vostra figlia), che saranno amministrati e gestiti nel rispetto delle indicazioni fornite e del vincolo impresso ai beni, da un soggetto da Voi scelto.
Inoltre, la "legge del dopo di noi" ha previsto regimi fiscali agevolati per la tassazione delle operazioni economico - giuridiche (ad esempio, proprio la costituzione del fondo vincolato, o di un trust) che hanno l'esclusivo scopo di assicurare la protezione, l'assistenza e la cura del disabile grave.