morte cointestatario c/c a firma disgiunta. Sottrazione somme.
Nel c/c cointestato a firma disgiunta il cointestatario può operare a suo piacimento e disporre liberamente delle somme giacenti sul c/c.
Alla morte del cointestatario i suoi eredi legittimi o testamentari, con atto notorio o certificato di morte , informano la banca e devono dimostrare la propria legittimazione a succedere. Andrà in successione la sola quota di denaro appartenente al defunto cointestatario.
Con la firma disgiunta, anche dopo la morte del cointestarario, quello superstite continuerà a godere del suo status, fermo restando il diritto degli eredi al rimborso delle quote loro spettanti.
Tale diritto deve essere esercitato solo nei confronti del cointestatario superstite e non anche nei confronti della banca.
Inoltre gli eredi del contitolare defunto potrebbero dimostrare, circa la sottrazione delle somme, l'esistenza del dolo eventuale nelle operazioni effettuate dall'altro cointestatario, che potrebbe venire accusato di una indebita appropriazione di danaro altrui, attesa la presunzione di uguaglianza sulle somme depositate (rapporto solidale tra i cointestatari).
Avvocato Guido Vecellio