morte del correntista cointestatario. blocco del c/c?
Buongiorno, in caso di morte di uno dei due co-intestatari di un conto corrente bancario come ci si deve regolare? Gli eredi cosa possono fare?
In presenza di un conto corrente cointestato a seguito della morte di uno dei cointestatari gli eredi devono informare la banca della morte del correntista, presentando all'istituto atto notorio[1].
Naturalmente la successione del conto corrente si apre solo per gli eredi che accettano l’eredità, anche con beneficio di inventario.
La banca provvede a bloccare il conto corrente, consentendo solo prelievi per le spese funerarie.
Il conto corrente viene bloccato solo per la parte caduta in successione, cioè quella di proprietà del cointestatario defunto, non per quella di proprietà del cointestatario superstite.
Con la presentazione alla banca della dichiarazione di successione il conto corrente viene sbloccato ed è consentito quindi a ciascun erede di prelevare la propria parte, sulla base della quota di eredità.
La parte di proprietà del cointestatario superstite rimane invece libera, perché di pertinenza di quest’ultimo. La divisione del conto corrente in due distinte parti deriva dal presupposto che la provvista (cioè la giacenza) venga divisa su basi paritarie, cioè se vi sono due intestatari la provvista si divide al 50%, se ve ne sono tre al 33,3% e così di seguito.
Per completezza accenniamo anche alle due principali forme di cointestazione:
- a firma congiunta;
- a firma disgiunta.
La prima richiede che ogni operazione che si effettua sul c/c abbia la firma di entrambi i cointestatari, la seconda autorizza i cointestatari ad operare in modo autonomo e senza quindi dover chiedere l’autorizzazione dell’altro.
Premesso questo, ciascun erede può richiedere alla banca, che non può rifiutare, tutta la documentazione (estratti conto) riguardante il c/c relativa agli ultimi 10 anni, al fine di ricostruire l'asse ereditario ed accertare così eventuali lesioni della loro quota di legittima.
Questo in base alle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario, che pone a carico della banca il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede contrattuale.
La banca, quindi, non può esimersi dal consegnare la documentazione richiesta oltre che al cliente anche a colui che gli succeda a qualunque titolo.
Pertanto, nessun dubbio può sussistere se tale richiesta venga avanzata dagli eredi, anche singolarmente, previa prova del loro status.
[1] L’atto notorio per successione è una dichiarazione rilasciata da un soggetto avanti un pubblico ufficiale e due testimoni, Il contenuto dell’atto notorio, reso sotto giuramento è la qualifica di erede di un determinato soggetto. Occorre indicare i dati anagrafici del de cuius, il suo sato civile, nonché data e luogo del decesso. Inoltre deve essere indicata la presenza di figli, di un eventuale testamento o la sua assenza, la capacità di agire degli eredi. Infine devono essere dichiarate l’assenza di cause di indegnità a succedere o di incapacità; l’assenza di altre persone, oltre a quelle indicate, titolari di quote di legittima o di riserva.